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INPDAP: trasferimento del Tfs/Tfr del personale degli enti interessati da soppressioni e fusioni

Da Rebecca63

INPDAP: trasferimento del Tfs/Tfr del personale degli enti interessati da soppressioni e fusioniL’INPDAP, con nota operativa n. 25 del 23 giugno 2011, comunica che a causa della soppressione di una serie di enti di diritto pubblico e la contestuale attribuzione di funzioni e risorse, ivi compreso il personale, ad altre pubbliche amministrazioni (previsto dall’art. 7 del Decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010 n. 122), al personale degli enti soppressi trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 6, comma 4, della legge 29 dicembre 1988, n. 554 e nel relativo regolamento di attuazione di cui al Dpr 22 marzo 1993, n. 104 (articolo 12 e seguenti), che disciplinano il trattamento di fine servizio e fine rapporto dei dipendenti pubblici interessati da processi di mobilità.
Pertanto, con riferimento alle prestazioni di fine servizio, al personale trasferito si applicano, dalla data di assunzione in servizio presso l’amministrazione o ente di destinazione, le disposizioni vigenti per i dipendenti dello stesso ente. In particolare, dalla data dell’avvenuto trasferimento:

  •  cessa l’iscrizione alla gestione previdenziale dell’amministrazione o dell’ente di provenienza, ovvero cessano di essere applicabili le disposizioni vigenti, presso l’amministrazione o l’ente medesimo, in materia di indennità di anzianità o di trattamento di fine rapporto;
  •  in caso di iscrizione all’Inpdap dell’ente di destinazione ai fini dei trattamenti di fine servizio e fine rapporto, la contribuzione all’Istituto deve essere versata anche per il personale trasferito dall’ente (soppresso) di provenienza;
  •  l’amministrazione, l’ente o la gestione previdenziale di provenienza versa all’amministrazione, all’ente o alla gestione previdenziale competente a seguito del trasferimento stesso, l’importo lordo del trattamento di fine servizio o di fine rapporto liquidabile all’interessato alla data del trasferimento.

Nota Operativa 25-2011

Teramo, 27 Giugno 2011 Avv. Annamaria Tanzi

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