Con la circolare n. 100 del 02/09/2014 l’Inps recepisce quanto previsto dalla legge n. 92 del 28/06/2012 in relazione all’ambito di applicazione, finanziamento e adempimenti procedurali del Fondo di solidarietà residuale. Tale Fondo non ha personalità giuridica e costituisce una gestione dell’INPS con autonomia finanziaria e patrimoniale, nel quale rientrano le imprese con più di 15 dipendenti, per le quali non è applicabile la normativa delle integrazioni salariali ordinaria e straordinaria. Il Fondo di solidarietà residuale riconosce ai lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti, interessati da riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, un assegno ordinario, come per le stesse causali della cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, salvo in caso di cessazione, anche parziale di attività. Nell’erogazione della prestazione il Fondo residuale versa alla gestione d’iscrizione del lavoratore, la contribuzione, utile per il conseguimento del diritto a pensione, compresa la pensione anticipata e la determinazione della misura. Le prestazioni del Fondo di solidarietà sono finanziate da un contributo ordinario dello 0,50% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali, di cui 2/3 a carico del datore di lavoro e 1/3 del lavoratore e uno addizionale a carico del datore di lavoro, in rapporto alle retribuzioni perse nella misura del 3% per imprese fino a 50 dipendenti e del 4,50% oltre i 50. Le imprese con media degli occupati superiore a 15 dipendenti che rientrano nell’applicazione del Fondo residuale, devono versare la contribuzione al Fondo dal 1° gennaio 2014. Per ulteriori dettagli si rinvia al testo integrale della circolare.
Circolare numero 100 del 02-09-2014
Teramo, 10 Settembre 2014 Avv. Annamaria Tanzi
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