Con la circolare n. 32 del 13 marzo 2014, l’INPS fornisce alcuni chiarimenti riguardo alla disciplina del beneficio ed alle modalità operative concernenti l’invio delle istanze e la fruizione degli importi autorizzati per i datori di lavoro che nel 2013 hanno assunto lavoratori licenziati nei 12 mesi precedenti per giustificato motivo oggettivo, connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro. Gli stessi possono essere ammessi ad un beneficio mensile di €uro 190,00= per 6 mesi per rapporti a tempo determinato, ovvero per 12 mesi per rapporti a tempo indeterminato. L’incentivo, inoltre, è applicabile ad alcune forme di “apprendistato”. Ai fini dell’applicazione del beneficio, viene precisato che al licenziamento per giustificato motivo oggettivo viene equiparato anche la risoluzione consensuale avvenuta in sede di Commissione di conciliazione, prevista, obbligatoriamente, dell’articolo 7, co. 7, della legge 15 luglio 1966, n. 604.
Circolare numero 32 del 13-03-2014
Teramo, 16 Marzo 2014 Avv. Annamaria Tanzi
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