Gli arretrati retributivi previsti dall’Accordo 10 febbraio 2011 per il rinnovo del C.C.N.L. per il settore gas-acqua (periodo 1° gennaio 2010-28 febbraio 2011) sono valutati pure ai fini della determinazione delle prestazioni economiche di malattia, maternità, congedi parentali, permessi ex legge 104/92 e altre prestazioni a carico dell’INPS, anticipate e poste a conguaglio con i contributi.
Circolare numero 80 del 08-06-2011
Teramo, 09 Giugno 2011 Avv. Annamaria Tanzi
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