INPS. Contributo di perequazione sui trattamenti pensionistici: articolo 18, comma 22-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98, come modificato dalla legge di conversione n. 111 del 15 luglio (Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 164 del 16 luglio...

Da Rebecca63

L’articolo 18, comma 22-bis, della legge 15 luglio 2011 , n. 111 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge  6  luglio 2011, n. 98,  recante  disposizioni  urgenti  per la  stabilizzazione Finanziaria (GU n. 164 del 16 luglio 2011 ), ha istituito,  a  decorrere dal 1° agosto 2011 e  fino  al  31  dicembre  2014, un contributo di perequazione sui trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, i cui importi risultino complessivamente superiori a 90.000 euro lordi annui. Ai fini del prelievo del contributo di perequazione è preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l’anno considerato e la trattenuta viene applicata in via preventiva e conguagliata a conclusione dell’anno di riferimento. L’INPS, sulla base dei dati che risultano dal Casellario centrale dei pensionati, (D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni) è tenuto a fornire a tutti gli enti interessati i necessari elementi per il prelievo del contributo di perequazione, secondo modalità proporzionali ai trattamenti erogati. Con la circolare n. 109 del 05.08.2011 si forniscono le prime indicazioni operative.

Circolare n. 109 del 05-08-2011

Teramo, 09 Agosto 2011 Avv. Annamaria Tanzi

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