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INPS. Fatturazione elettronica: chiarimenti e indicazioni per il pagamento delle spese legali

Da Rebecca63

inps-1Come è noto, a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 1, comma 209 della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 e del successivo Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, l’Istituto, a decorrere dal 6 giugno 2014, non può più procedere a disporre il pagamento di fatture che non siano trasmesse in formato elettronico, ai sensi del citato DM. In relazione al pagamento di prestazioni professionali a vario titolo attinenti a giudizi in cui l’Istituto è parte,  l’INPS ha fornito chiarimenti ed istruzioni operative e ha altresì comunicato i codici ufficio INPS specifici di fatturazione. E’ opportuno precisare che gli Avvocati di controparte, distrattari o non distrattari, non sono tenuti ad emettere fattura nei confronti della parte soccombente, ma del loro cliente; pertanto l’Istituto, qualora sia soccombente in giudizio, deve pagare le spese di lite liquidate in sentenza, senza richiedere fattura né alla controparte né all’avvocato eventualmente distrattario (cfr. Circolare n. 203/E del 06/12/1994 dell’allora Ministero delle finanze, ripresa dalla successiva risoluzione n. 106 E del 19 settembre 2006 dell’Agenzia dell’Entrate). Dal momento che, nel caso in esame, non è richiesta l’emissione di alcuna fattura nei confronti dell’Inps, alla fattispecie non è applicabile la normativa sulla fatturazione elettronica.

Nuove disposizioni. Compilazione fatturazione elettronica. Professionisti, Avvocati, CTU

Teramo, 14 Maggio 2015 Avv. Annamaria Tanzi

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