L'articolo 39 della legge 183/2010 (Collegato Lavoro) ha stabilito che l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sui compensi dei lavoratori a progetto e dei collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione separata configuri ipotesi di reato. Con circolare n. 71 del 4 maggio 2011, l'INPS ha precisato che, nei confronti dei committenti inadempienti, è previsto un procedimento che comporti l'obbligo della contestazione o della notifica dell'avvenuto accertamento della violazione, con intimazione ad adempiere entro tre mesi. In tal caso, pagando il dovuto entro tale termine, il soggetto non sarà punibile.Trascorso il termine di tre mesi, senza che sia stato effettuato il pagamento, scatta l'obbligo della tempestiva denuncia di reato all'Autorità Giudiziaria, e il medesimo obbligo resta fermo anche nel caso in cui il pagamento sia stato effettuato oltre tale limite di tempo.
Con successiva circolare n.72 del 4 maggio 2011, l'INPS inoltre ha previsto che dal 1 giugno 2011 le domande di iscrizione alla gestione separata debbano essere inviate esclusivamente in via telematica, dal singolo cittadino o attraverso intermediari abilitati o contact center.