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INPS: il secondo acconto IVS per il 2014

Da Pukos
INPS: il secondo acconto IVS per il 2014 Entro il prossimo 1 dicembre i contribuenti iscritti alla Gestione IVS artigiani e commercianti dovranno effettuare il versamento della seconda rata dell’acconto per l’anno 2014 dei contributi previdenziali. Per quanto riguarda i metodi di determinazione degli acconti 2014, anche per quanto riguarda i contributi previdenziali, il contribuente può alternativamente (e per singola imposta) utilizzare il metodo storico e, quindi, determinare l’acconto sulla base delle risultanze del modello Unico 2014, ovvero utilizzare il metodo previsionale, presumendo di conseguire un reddito nel 2014 inferiore a quanto dichiarato nel 2013 e, quindi, versare un acconto inferiore (o non versare alcun importo) rispetto a quanto sarebbe dovuto utilizzando il metodo storico. I versamenti dei soggetti iscritti alla Gestione IVS sono dovuti da:
  • titolari di imprese individuali artigiane;
  • titolari di imprese individuali commerciali;
  • soci di società artigiane e commerciali tenuti al versamento di contributi previdenziali, sia per sé stessi, in quanto titolari di una propria posizione assicurativa, sia per le persone che prestano la propria attività lavorativa nell’impresa, quali familiari collaboratori e coadiuvanti.
La circolare INPS n.19 /2014 ha stabilito che per l’anno 2014 il reddito minimale annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto ammonta ad € 15.516. I redditi massimali e le aliquote contributive sono invece riepilogate nella seguente tabella:

SOGGETTI REDDITO ALIQUOTA ARTIGIANI ALIQUOTA COMMERCIANTI

Titolari (qualunque età) e collaboratori di età superiore a 21 anni Da € 15.516 fino ad € 46.031* 22,20% 22,29%

Da € 46.031,01 fino ad € 76.718* 23,20% 23,29%

collaboratori di età inferiore a 21 anni Da € 15.516 fino ad € 46.031* 19,20% 19,29%

Da € 46.031,01 fino ad € 76.718*20,20%20,29%

* Per lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 il reddito massimale è aumentato fino ad € 100.123. In merito all’individuazione dell’ammontare del reddito da assoggettare a imposizione, deve essere preso in considerazione il totale dei redditi d’impresa conseguiti nel 2013, al netto delle eventuali perdite dei periodi d’imposta precedenti, scomputate dal reddito dell’anno. Si ricorda che, per i soci di S.r.l. iscritti alle gestioni degli artigiani o dei commercianti, la base imponibile, oltre a quanto eventualmente dichiarato come reddito d’impresa, è costituita dalla parte del reddito d’impresa della S.r.l. corrispondente alla quota di partecipazione agli utili, ovvero alla quota del reddito attribuita al socio, per le società partecipate in regime di trasparenza. Per i titolari di impresa individuale in contabilità ordinaria il rigo da considerare per il calcolo dell’acconto è il rigo RF101 del modello Unico 2014, mentre gli imprenditori incontabilità semplificata dovranno far riferimento al reddito indicato al rigo RG36. I soci di società di personei collaboratori di imprese familiari (i cui contributi sono versati dal titolare) e i soci di società trasparenti che dichiarano i redditi nel quadro RH, per il calcolo dell’acconto contributivo dovuto dovranno fare riferimento al rigo RH14, mentre per i soggetti che, ai sensi dell’art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 98/2011, hanno adottato il “regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità” il reddito di riferimento per il calcolo dei contributi è quello dichiarato nel quadro LM al rigo LM6 (reddito lordo o perdita) al netto dell’importo riportato al rigo LM9 (perdite pregresse), avendo però barrato la a casella “Impresa” o “Impresa familiare”. Per quanto riguarda gli imprenditori individuali e soci di società, si dovrà far riferimento per il calcolo del contributo all’indicazione data nella circolare INPS n. 74 del 06/06/2014, ovvero alla seguente formula: RF63 – (RF98 + RF100, col.1) + [RG31 – (RG33+RG35, col.1)] + [somma algebrica (colonne 4 da RH1 a RH4 con codice 1,3 e 6 e colonne 4 da RH5 a RH6) – RH12] + RS37 colonna 11.

Esempio:

Un contribuente imprenditore individuale, iscritto alla gestione commercianti, ha conseguito nel 2013 un reddito pari ad € 40.000. Il contribuente dovrà versare, oltre al saldo 2013, anche gli acconti per il 2014 così determinati con applicazione del metodo storico:

  • € 40.000 – € 15.516 (reddito minimale previsto per il 2014) = € 24.484 (reddito imponibile eccedente il minimale per calcolo degli acconti);
  • € 24.484*22,29%= € 5.457,48 (totale dell’acconto dovuto);
  • I’acconto 2014€ 2.728,74 da versare entro il termine per il pagamento delle imposte sul reddito delle persone fisiche (16 giugno 2014, o 7 luglio 2014 per coloro che potevano usufruire della proroga, con possibilità di posticipare al 16 luglio 2014, o 20 agosto 2014, e possibilità di rateizzazione);
  • I’acconto 2014: € 2.728,74 da versare entro il 1 dicembre 2014.

Si ricorda, infine, che per tutti i soggetti, persone fisiche e persone giuridiche residenti o con sede legale o operativa nei comuni delle Regioni colpite dall’alluvione del periodo 10/10/2014 e 14/102014, il decreto del MEF del 20/10/2014 ha previsto la sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari. Tale sospensione, tuttavia, non riguarda il versamento dei contributi previdenziali. Fonte: EcNews

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