Con circolare n. 126 del 25 settembre 2010, condivisa nel suo impianto generale dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota del 22 settembre 2010 prot.04/UL/004915/l, è stata illustrata, tra l’altro, la nuova disciplina in materia di decorrenza della pensione di anzianità e di vecchiaia introdotta dall’art. 12, commi 1 e 2, della legge n. 122 del 2010.
Preliminarmente si ritiene opportuno precisare, in relazione ad alcune richieste di chiarimenti pervenute da parte delle Strutture territoriali, che:
le nuove decorrenze si applicano esclusivamente a coloro che raggiungono i requisiti anagrafici e contributivi per l’accesso a pensione a partire dal 1° gennaio 2011, mentre non sono applicabili ai lavoratori che abbiano maturato i predetti requisiti entro il 31 dicembre 2010, anche se a tale data non siano ancora aperte le “finestre di accesso” al pensionamento previste dalle leggi n. 243/2004 e n. 247/2007;
- la legge n. 122 del 2010 non ha modificato i requisiti di età anagrafica e di contribuzione previsti dalle leggi n. 243 del 2004 e n. 247 del 2007 (v. in proposito circolare n. 60 del 2008). Infatti la legge n. 122 ha introdotto soltanto una nuova disciplina in materia di decorrenze di accesso ai trattamenti pensionistici.
Ciò premesso con la presente circolare, che tiene conto del parere espresso dal Ministero Lavoro e delle Politiche Sociali con nota prot. n. 04/UL/000911/P del 22/02/2011 in merito ad alcune problematiche interpretative sottoposte all’esame del predetto Dicastero, si forniscono precisazioni al fine di assicurare l’uniforme applicazione sul territorio della normativa sopra indicata.
Circolare n. 53 del 16-03-2011
Teramo, 18 Marzo 2011 Avv. Annamaria Tanzi
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