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Intercettazioni: Napolitano non ha torto, serve ‘buon senso’ nel loro utilizzo

Creato il 23 agosto 2012 da Candidonews @Candidonews

Intercettazioni: Napolitano non ha torto, serve ‘buon senso’ nel loro utilizzo

Nell’ultimo mese si è scritto molto sul ricorso per conflitto di attribuzione fatto dalla Presidenza della Repubblica contro la Procura di Palermo per le decisioni che questa ha assunto sulle intercettazioni di conversazioni telefoniche di Giorgio Napolitano.

Se la stragrande maggioranza dei Costituzionalisti e degli esponenti politici difendono la decisione del Capo dello Stato, una piccola parte della Stampa, ovvero il Fatto Quotidiano, ed i ‘giustizialisti’ della politica, Di Pietro e Grillo, si sono schierati in favore di Ingroia e dei suoi colleghi.

Il dibattito è arrivato a ‘spaccare’ anche il compatto ‘partito di Repubblica’, con Scalfari totalmente a favore del Presidente e Gustavo Zagrebelsky, editorialista del giornale nonchè ex Presidente della Consulta, espressosi in favore della Procura.

Dice Zagrebelsky:

È davvero difficile immaginare che il presidente della Repubblica, sollevando il conflitto costituzionale nei confronti degli uffici giudiziari palermitani, abbia previsto che la sua iniziativa avrebbe finito per assumere il significato d’un tassello, anzi del perno, di tutt’intera un’operazione di discredito, isolamento morale e intimidazione di magistrati che operano per portare luce su ciò che, in base a sentenze definitive, possiamo considerare la “trattativa” tra uomini delle istituzioni e uomini della mafia. Sulla straordinaria importanza di queste indagini e sulla necessità che esse siano non intralciate, ma anzi incoraggiate e favorite, non c’è bisogno di dire parola, almeno per chi crede che nessuna onesta relazione sociale possa costruirsi se non a partire dalla verità dei fatti, dei nudi fatti. Tanto è grande l’esigenza di verità, quanto è scandaloso il tentativo di nasconderla.

Dichiarazioni che hanno un senso. Probabilmente in un clima arroventato come quello odierno, con un tema cosi scottante come quello della trattativa tra ‘Stato e Mafia’, Napolitano avrebbe potuto mantenere un profilo basso, evitando uno scontro cosi lacerante. Sta di fatto però che, analizzando i fatti, ancora oggi resto convinto della validità del ricorso presidenziale.

Napolitano poteva essere intercettato? Le leggi dicono di no:

La risposta è iscritta nella legge n. 219 del 1989: sì, ma a tre condizioni. Quando nei suoi confronti il Parlamento apra l’impeachment per alto tradimento o per attentato alla Costituzione; quando in seguito a tale procedura la Consulta ne disponga la sospensione dall’ufficio; quando intervenga un’autorizzazione espressa dal Comitato parlamentare per i giudizi d’accusa. Quindi non è vero che il presidente sia «inviolabile», come il re durante lo Statuto albertino. Però nessuna misura giudiziaria può disporsi finché lui rimane in carica, e senza che lo decida il Parlamento.

Il Capo dello Stato, nella persona di Giorgio Napolitano, non rientra in nessuna delle tre condizioni quindi non poteva essere intercettato. I difensori della Procura di Palermo dicono che la legge si riferisce ad intercettazioni dirette e non a quelle ‘casuali’, in cui il Presidente non è l’intercettato ma solo un contatto della persona su cui sta indagando.

A mio avviso tale ipotesi sembra davvero debole. La legge parla di intercettazioni in generale e quindi la si dovrebbe intendere in ‘toto’. Che si parli di intercettazioni dirette o indirette. Deciderà comunque la consulta, chiarendo definitivamente.

E c’è da dire anche un’altra cosa. Non sono un giurista, non conosco i codici e quindi non posso esprimere un giudizio. Posso però avere una opinione. Sono certo che la ‘distribuzione mediatica’ delle intercettazioni fatta sino ad oggi sia INTOLLERABILE.

Monti ha detto recentemente:

è peraltro evidente a tutti che nel fenomeno delle intercettazioni telefoniche si sono verificati e si verificano abusi [....] è compito del governo prendere iniziative a riguardo».

Ingroia ha risposto:
“Non condivido invece le ultime rilasciate sull’operato della procura di Palermo, ma ovviamente ognuno ha il diritto di sostenere le proprie opinioni”.
Secondo me non c’è bisogno di grandi stravolgimenti normativi. In gran parte sono già presenti le disposizioni necessarie. Ciò che è intollerabile, ad esempio, è che siano diffuse intercettazioni riguardanti terze persone che nulla c’entrano nelle inchieste e che vengono ‘diffamati’ pubblicamente su quotidiani, giornali e tv. L’ho già scritto e torno a riscriverlo. Se due vostri conoscenti, parlando al telefono, iniziassero a sparlare di voi, magari inventando cattiverie o bugie al solo fine di parlar male e se poi uno di questi due fosse indagato, vi farebbe piacere leggere ‘diffamazioni’ sul vostro conto sui mezzi di informazione? Chi vi ripagherebbe del danno fatto? I giudici? I giornalisti che hanno pubblicato il pezzo?Ed allora, prima di ergersi a giudici e sopratutto prima di ‘prendere i forconi‘ urge sempre usare il cervello, pensare, valutare i fatti senza partigianerie.E’ innegabile che ‘intercettare’ sia uno strumento ‘cardine’ per le indagini delle forze dell’ordine e della magistratura. E’ impensabile porre un limite nella ‘richiesta’ di intercettazioni o porre il ‘bavaglio’ ai mezzi di informazione sanzionando il giornalista o l’organo di stampa che pubblica le trascrizioni. E‘ però buon senso evitare che le conversazioni ‘secretate’ trapelino dagli uffici delle Procure sino ad arrivare ai giornali. Troppo spesso dimentichiamo che non tutte le intercettazioni dovrebbero arrivare alla stampa, ci sono leggi in merito:
“gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero (358 s.) e dalla polizia giudiziaria (348 s.) sono coperti dal segreto fino a quando l’imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari (405)”. L’articolo 114 del Codice di Procedura Penale vieta poi, nei primi due comma, “la pubblicazione anche parziale di atti coperti da segreto”, “e anche di quelli non più coperti da segreto fino alla chiusura delle indagini preliminari”. Al comma 7 si legge che “è sempre consentita la pubblicazione del contenuto di atti non coperti dal segreto”.
Troppe volte tali leggi vengono evase dalle ‘gole profonde’ che diffondono conversazioni registrate senza averne la facoltà. Servirebbero pene severe ed esemplari per questi personaggi, così da porre fine alle campagne di diffamazione mediatica.Chi è colpevole paghi, chi è innocente (o poco c’entra con gli accusati) sia tutelato da eventuali ‘gogne’ gratuite.

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