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Interessi di mora: il calcolo e quando scattano

Da Raffa269

Interessi di mora: il calcolo e quando scattanoIl tasso di interesse di mora o moratori scattano automaticamente al passare di alcuni giorni dal mancato pagamento delle fatture e sono molto più alti di quelli legali e qui vi fornisco alcuni chiarimenti in merito come si applicano, quanto valgono e anche se applicarli.

Gli interessi infatti scattano allorquando si verifica un ritardo nel pagamento del credito da parte del debitore moroso o a seguito di una inadempienza contrattuale parziale, è stabilito ogni semestre con decreto pubblicato in gazzetta ufficiale.

Come si mette in mora il debitore: La costituzione in mora

Prima di tutto è necessario individuare quando il debitore è moroso equesto coincide principalmente con il superamento del termine contrattuale entro cui effettuare il pagamento della prestazione o il prezzo di vendita del bene acquistato. Si dice che il debitore è in mora quando è in ritardo nell'adempimento della propria prestazione.

Come regola generale, perché il debitore possa definirsi tecnicamente "in mora", il creditore deve prima invitarlo per iscritto ad effettuare l'adempimento previsto da un contratto. Il presupposto è, dunque, un inadempimento provvisorio, imputabile al debitore e suscettibile di essere sanato. Per cui non basta solo lo scadere del termine ma sarà necessaria anche un'intimazione scritta che dovrebbe sempre essere supportata da una raccomandata A/R con avviso di ritorno in modo da dare esistenza e certezza del momento in cui è stata ricevuta.

L'atto di costituzione in mora trova disciplina nell'art. 1219 del codice civile che stabilisce: " il debitore è costituito in mora mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto". Dalla lettura dell'articolo si ricava innanzitutto che la costituzione in mora è un vero e proprio atto giuridico che, per avere valore legale, deve essere portato a conoscenza della controparte per iscritto e quindi con raccomandata a/r o tramite posta elettronica certificata.

Quando non è necessaria la forma scritta

Non è, però, necessaria l'intimazione formale quando:

  • il debitore abbia dichiarato per iscritto di non volere eseguire l'obbligazione, in quanto sarebbe palesemente inutile la richiesta scritta del creditore;
  • è scaduto il termine per adempiere e la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore, in quanto la scadenza del termine contrattuale non giustifica il ritardo;
  • si tratta di obbligazione da fatto illecito, in quanto si presuppone che la lesione del diritto altrui esige una pronta soluzione.

A cosa serve la messa in mora

Serve prima di tutto ad intimare al debitore di adempiere qualora se ne fosse scordato o non abbia voglia o sia impossibilitato a farlo e serve in seconda battuta ma non per questo meno importante ad interrompere i termini prescrizionali del diritto di credito cosa di non poco conto.
Da un punto di vista formale, l'atto di costituzione in mora non è soggetto a particolare rigore ed è sempre idoneo ad interrompere il decorso dei termini di prescrizione; per questo motivo è bene premunirsi con la prova di effettiva ricezione della controparte (raccomandata a/r con avviso di ritorno o posta certificata).

Consigli pratici

Quando si mette in mora qualcuno è sempre conveniente utilizzare una lettera incisiva, sintetica e che contenga la descrizione dei fatti che danno diritto alla prestazione richiesta, evidenziando le discrepanze tra gli obblighi contrattuali e quanto accaduto. E'anche opportuno formulare una richiesta precisa (tipo la consegna di un bene o il pagamento di una somma), fissando un termine perentorio per l'adempimento (di solito 15 giorni, ma all'occorrenza anche più breve) e minacciando di adire le vie legali in caso di mancato riscontro.

A cosa serve a mettere in mora il debitore: gli effetti in capo al debitore

Quanto agli effetti, la costituzione in mora del debitore ne produce essenzialmente due: l'obbligo di risarcire i danni derivanti dall'inadempimento o dal ritardo e l'aggravamento del rischio per il debitore. Tale ultima affermazione significa che, mentre normalmente, nel caso in cui la prestazione richiesta dal contratto divenga impossibile per causa non imputabile al debitore, l'obbligazione si estingue, nel caso di debitore in mora, quest'ultimo sarà comunque obbligato al risarcimento del danno come se fosse responsabile della sopravvenuta impossibilità della prestazione. Questo è molto importante in quanto senza la messa in mora eventuali fatti che interveranno prima della messa in mora e che renderanno per il debitore non pagarvi più, lo libereranno dall'obbligo e voi perderete il diritto ad ottenere quanto dovuto.

In ogni caso, il danno da risarcire dovrà essere conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento e potrà comprendere sia la perdita subita dal creditore ( danno emergente) che il mancato guadagno ( lucro cessante).

Quanto e come si calcolano gli interessi di mora

Interessante sapere anche quanto valgono gli interessi e quindi potete leggere l'articolo dedicato al calcolo degli interessi di mora.

Quanto costa mettere in mora il debitore

Il costo della messa in mora varia in relazione al valore della pratica e alla presenza di contratti particolarmente complessi nelle clasuole inserite tuttavia non presenta degli alti onorari in media per cui è preferibile sempre rifarsi ad un avvocato per farlo sia per conoscere i possibili scenari che potrebbero presentarsi, sia per ottimizzare anche il risultato data anche la capacità e la forza di convincimento che ha una lettera di un'avvocato.

Interessi di mora

Dal primo gennaio 2013 sono scattati i nuovi interessi di mora automatici per cui non sarà più necessaria la preventiva messa in mora. Leggete a tal fine l'articolo di approfondimento in quanto molti di voi forse non sanno che gli interessi di mora hanno un valore ben più alto rispetto al classico tasso di interesse legale; parliamo di percentuali intorno al 9% e tale livello viene giustificato proprio per il danno economico che il ritardato pagamento viene a determinare per il sistema economico e per tale motivo svolgono la loro funzione di deterrente contro il mancato pagamento.

In riferimento alle transazioni commerciali di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 così come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192 il Ministero dell'economia e delle finanze ha comunicato (v. allegato) che il saggio di interesse da prendere a riferimento ai sensi dell'art. 5, comma 1, del citato decreto n. 231, per il periodo 1°gennaio - 30 giugno 2015, è pari allo 0,05%, in diminuzione rispetto al semestre precedente; ad esso va poi aggiunta la maggiorazione di otto punti percentuali prevista dal decreto n. 231. Ogni sei mesi cambiano, non di tanto ma cambiano per cui mi raccomando sempre di verirficare nel momento in cui intendete applicarli quale sia il tasso di interesse moratorio da applicare.

Quando scattano gli interessi di mora per il debitore e come applicarli al debitore

Il ritardo nei pagamenti dei crediti commerciali è argomento molto attuale a seguito della carenza di liquidità erosa dalla crisi finanziaria e nella difficoltà ad accedere al credito (per colpa delle banche ma questa è un'altra storia) ed è bene sapere che gli interessi di mora scattano dal giorno successivo alla scadenza del pagamento definito contrattualmente o dalla prassi commerciale.
Per il calcolo degli intressi di mora in linea teroica e secondo la normativa Italiana servirebbe la costituzione in mora del debitore, tuttavia è bene sapere che il Decreto Legislativo 231 del 2002 che recepisce la direttiva europea 2000/35/CE, ha previsto che non serve la formale messa in mora o costituzione in mora, mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto.

Nuove Tempistiche
Gli interessi moratori decorrono senza che si debba mettere in mora il debitore dal giorno successivo alla scadenza del termine previsto per il pagamento del bene o del servizio secondo le tempistiche di seguito riepilogate:
30 giorni dalla data di ricevimento della fattura (che può essere diversa dalla data di emissione inserita sulla fattura).
30 giorni dalla data di ricevimento dei beni o dalla ultimazione del servizio prestato quando la data sopra indciata non può essere indicata o di eventuali verifiche previste da normative per particolari categorie di opere o di beni. Le parti possono comunque stabilire dei termini superioi ma dei termini eccessivamente lunghi devono essere oggetto di clausole esplicite controfirmate dalle parti pena la nullità dell'applicazione degli interessi.

Applicazione automatica del tasso di interesse moratorio

Dal primo gennaio 2013 gli interessi di mora sono automatici e atal fine vi consiglio di leggere l'articolo di approfondimento in cui troverete i termini da cui scattano le novità e le diverse fattispecie coinvolte.

Come si calcola il tasso di interesse di mora: quanto vale

Si calcola prendendo come riferimento il tasso d'interesse applicato dalla BCE con la maggiorazione dell'8%. In altri termini prendete il tasso di interesse legale della BCE sumetato del 7% per i prodotti e del 9% per quelli di natura alimentare. Ad oggi il tasso di interesse legale della BCE è dell'1,0% (Operazioni di rifinanziamento principali - 1,00% effettivo dal 14 dicembre 2011).

Inutile dire che nella prassi si registra molto spesso l'accordo tra le parti che tende a sgravare ossia a ridurre il debitore del peso dell'onere degli interessi pdi mora maturati dal momento del mancato pagamento alla proposta transattiva avanzata dal debitore per chiudere la vicenda in quanto inutile dirlo talvolta il debitore si fa forte della sua situazione di crisi economica o finanziaria per indurre il creditore ad accettare offerte anche molto basse rispetto al totale.

Calcolo degli interessi di mora

Per il calcolo degli interessi di mora si farà riferimento alla sorte dovuta a cui applicare il tasso annuo di mora stabilito annualmente come visto sopra. La formula di calcolo prevede sempre la moltiplicazione della somma dovuta per il tasso diviso 365 e moltipliato per il numero di giorni che dal mancato pagamento fino al 31 dicembre dell'anno (questo se il periodo è inferiore all'anno, altrimenti si ripeterà l'operazione anche per l'anno successivo).

Esempio di calcolo degli interessi di mora

Se facciamo un esempio e prendiamo 1.000 euro non dovute dal primo gennaio 2014 e si decide di transare e arrivare fino ala pagamento con applicazione degli interessi di mora al 30 giugno 2015 questo sarà il calcolo

La formula per calcolare gli interessi di mora come vedete è la stessa prevista per il calcolo degli interessi al tasso di interesse o saggio legale ossia si prende valore nominale del debito dovuto o la somma stabilita si moltiplica per il tasso di interesse di mora vigente in quel periodo lo si divide per 365 giorni e lo si rimoltiplica per il numero dei gironi che vanno dalla data di omesso versamento alla data in cui stabilite si effettuerà il pagamento o la firma di un accordo con il creditore.

Quello che è difficile reperire forse potrebbe essere la tabella che trovate nel seguito con l'applicazione per ciascun semesatre degli interessi di mora.

Gli interessi di mora del codice civile sono ben inferiori da quelli previsti dal Decreto Legislativo 231 del 2002
Se volete approfondire gli interessi legali con il codice civile dovreste aprirlo all'articolo 1219, 1224, 1284 (in quest'ultimo trovate la misura base a cui si aggiungeranno gli interessi definiti dalla direttiva e non sono pochi). Non sempre è richiesta la messa in mora come nei casi definiti dal Decreto 231 del 2002 in quanto qui scattano automaticamente dal giorno successivo a quello di mancato pagamento se la data è definita dal contratto o da un incarico oppure dopo 30 giorni dal ricevimento della fattura o anche un preavviso di parcella.

Il decreto legislativo 231 del 2002 come vedrete definisce degli interessi di mora ben superiori a quelli che troverete nel codice civile ( si parla di un valore che negli ultimi due anni gira intorno all'8% e che subisce una misura ulteriore nel caso di prodotti alimentari deteriorabili.

TASSI MORA EX D.LGS. 231/2002

Chi non può applicare gli interessi di mora sulle transazioni commerciali definite dal decreto 231 del 2002

Si dovranno accontentare del tasso di interesse di mora definito dal codice civile è ben inferiore a le persone fisiche non titolari di partita Iva o anche nel caso di enti associativi che non svolgono attività commerciale e non hanno fine di lucro.

Quando non si possono applicare gli interessi di mora sulle transazioni commerciali definite dal decreto 231 del 2002
La displina prevista dal decreto 231 non si potrà applicare nemmeno nei casi di debiti oggetto di procedure concorsuali
Vi invito anche a leggere l'articolo previsto per la costituzione in mora del debitore moroso secondo la normativa Italiana.


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