Con riferimento alla lotta contro la pedopornografia in internet, la legge 3 agosto 1998 n. 269 ha introdotto come apposita fattispecie criminosa quella di colui che con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, divulga e pubblicizza materiale pedopornografico ovvero divulga informazioni finalizzate all’adescamento o allo sfruttamento sessuale degli stessi.
La medesima legge ha individuato inoltre i mezzi per contrastare tale fenomeno: in particolare, ha previsto che, su richiesta dell’autorità giudiziaria, il personale addetto a garantire la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione presso il Ministero dell’Interno possa utilizzare indicazioni di copertura, anche per attivare siti nelle reti, realizzare o gestire aree di comunicazione o scambio su reti o sistemi telematici ovvero per partecipare ad esse.
A ciò si aggiunga, in considerazione dell’ultraterritorialità delle comunicazioni telematiche, la disposizione concernente il fatto commesso all’estero: la disciplina contenuta in detta legge si applica anche quando si tratti di delitto commesso all’estero da cittadino italiano, o in danno di cittadino italiano, o da cittadino straniero in concorso con cittadino italiano; in quest’ultima ipotesi, però, con la precisazione che il cittadino straniero è punibile quando si tratta di delitto per il quale è prevista la pena della reclusione non inferire a cinque anni.
La disciplina per il contrasto alla pedopornografia in internet è stata ulteriormente rafforzata dalla legge di modifica 6 febbraio 2006 n. 38.
Quest’ultima ha istituito presso il Ministero dell'interno il Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia su internet, al fine di raccogliere tutte le segnalazioni riguardanti siti che diffondono materiale concernente l'utilizzo sessuale dei minori.
Inoltre sono stati previsti specifici obblighi a carico dei fornitori di servizi della società dell’informazione: essi hanno un obbligo di segnalazione al Centro, qualora ne vengano a conoscenza, di qualsiasi soggetto che, a qualunque titolo, diffonda, distribuisca o faccia commercio di materiale pedopornografico.
I medesimi fornitori, al fine di impedire l'accesso ai siti segnalati dal Centro, sono obbligati ad utilizzare gli strumenti di filtraggio e le relative soluzioni tecnologiche conformi ai requisiti individuati con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie e sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei fornitori di connettività.
La tutela dei minori in internet rileva anche sotto un altro aspetto: l’accesso a contenuti destinati ad un pubblico esclusivamente adulto.
Al riguardo, il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269 ha previsto la predisposizione di un nuovo Codice Media e minori, recante misure autoregolamentari applicabili non solo al settore televisivo, ma anche ai videogiochi, alla telefonia e, appunto, ad internet.
Attualmente esiste, accanto al Codice Tv e Minori, un codice di autoregolamentazione approvato dal Ministero dello Sviluppo economico nel 2003 e predisposto da alcune associazioni di internet providers.
Tale codice fornisce una serie di indicazioni vincolanti gli internet provider aderenti; tali prescrizioni attengono in particolare alla messa a disposizione di servizi di navigazione differenziata e di classificazione dei contenuti ad accesso condizionato, nonché all’impiego di identificatori d’età, al fine di evitare l’accesso dei minori a programmi ad essi inadatti; e da ultimo il rispetto di idonee misure volte a garantire la tutela della privacy, salvaguardando altresì i minori dai rischi della pedopornografia.
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