L’intervento “iussu iudicis” , rispondendo all’interesse superiore della giustizia ad attuare l’economia dei giudizi e ad evitare i rischi di giudicati contraddittori, ben può essere disposto anche nel caso in cui, di fronte a difese del convenuto dirette a far accertare la propria estraneità al rapporto controverso, il giudice ritenga di dover indurre od autorizzare chi agisce ad estendere la propria domanda nei confronti del terzo indicato come titolare del rapporto medesimo. Peraltro, il giudice di appello non può mutare la qualificazione dell’intervento quale effettuata dal giudice di primo grado, quindi, è irrilevante stabilire se, in concreto, la chiamata in causa debba essere qualificata come “iussu iudicis” o ad istanza di parte, essendo soltanto decisiva la qualificazione operata in sentenza dal giudice di primo grado.
Cassazione Civile, Sez. III, 13 Luglio 2011, n. 15387
Teramo, 31 Luglio 2011 Avv. Annamaria Tanzi
RIPRODUZIONE RISERVATA
Magazine Legge
L’intervento “iussu iudicis” , rispondendo all’interesse superiore della giustizia ad attuare l’economia dei giudizi e ad evitare i rischi di giudicati contraddittori, ben può essere disposto anche nel caso in cui, di fronte a difese del convenuto dirette a far accertare la propria estraneità al rapporto controverso, il giudice ritenga di dover indurre od autorizzare chi agisce ad estendere la propria domanda nei confronti del terzo indicato come titolare del rapporto medesimo. Peraltro, il giudice di appello non può mutare la qualificazione dell’intervento quale effettuata dal giudice di primo grado, quindi, è irrilevante stabilire se, in concreto, la chiamata in causa debba essere qualificata come “iussu iudicis” o ad istanza di parte, essendo soltanto decisiva la qualificazione operata in sentenza dal giudice di primo grado.
Cassazione Civile, Sez. III, 13 Luglio 2011, n. 15387
Teramo, 31 Luglio 2011 Avv. Annamaria Tanzi
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