Magazine Economia

Intimazione ad adempiere: cos’è e in cosa si differenzia dalla messa in mora

Da Raffa269

Intimazione ad adempiere: cos’è e in cosa si differenzia dalla messa in moraL'intimazione ad adempiere (o DIFFIDA ad adempiere) è una dichiarazione scritta con cui si intima alla controparte il rispetto del contratto entro un congruo termine, non inferiore a 15 giorni, con espressa avvertenza che in caso contrario il contratto si intenderà risolto. E' questo, infatti, uno dei rari casi previsti dal codice civile in cui il contratto può essere unilateralmente sciolto, senza l'intervento di un giudice, di conseguenza sarà lo strumento da usare quando si intende sciogliere il contratto se, trascorso il termine, non vi sarà stato l'adempimento.

La diffida ad adempiere trova disciplina nell'art. 1454 del codice civile che si compone di tre commi, i quali stabiliscono:

  1. Alla parte inadempiente l'altra può intimare per iscritto di adempiere in un congruo termine, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto s'intenderà senz'altro risoluto.
  2. Il termine non può essere inferiore a quindici giorni, salvo diversa pattuizione delle parti o salvo che, per la natura del contratto o secondo gli usi, risulti congruo un termine minore.
  3. Decorso il termine senza che il contratto sia stato adempiuto, questo è risoluto di diritto.

Caratteristiche dell'intimazione ad adempiere

Analizzando l'articolo si ricava che la diffida ad adempiere:

  • deve essere contenuta in un atto scritto;
  • deve contenere l'intimazione di adempiere entro un certo termine;
  • il termine deve essere congruo;
  • di regola il termine non può essere inferiore a 15 giorni;
  • un termine inferiore può risultare congruo solo laddove sia frutto di un patto delle parti, ovvero discenda dalla natura del contratto o dagli usi;
  • deve contenere l'avvertimento che in mancanza di adempimento entro il termine fissato il contratto si intenderà risolto di diritto;
  • produce la risoluzione di diritto del contratto una volta decorso il termine in assenza di adempimento.

Che cosa è la diffida ad adempiere

La diffida ad adempiere è, dunque, uno strumento a disposizione del contraente non inadempiente, che ha in questo modo la possibilità di risolvere il contratto automaticamente, senza ricorrere al giudice e che si differenzia in modo sostanziale dalla messa in mora del debitore e che non sono tra loro collegate o consequenziali.

A cosa serve l'intimazione ad adempiere

Lo scopo è quello di fissare con chiarezza la posizione delle parti nella esecuzione del contratto, avvisando l'inadempiente che l'altra parte non è più disposta a tollerare ulteriori ritardi della prestazione dovutale e che ha già scelto la via della risoluzione del contratto in caso di inutile decorso del termine assegnato. Questa è però soltanto una facoltà, non un obbligo per la parte adempiente, la quale potrà sempre decidere di agire direttamente in giudizio per ottenere la risoluzione del rapporto.

Requisiti per diffidare l'altro ad adempiere

Al fine di ottenere la risoluzione automatica del rapporto, il diffidante deve essere adempiente ovvero deve aver offerto di adempiere, altrimenti l'effetto risolutorio non si realizza. In caso di risoluzione, la parte inadempiente sarà comunque obbligata a risarcire i danni cagionati alla controparte.

Come si fa a diffidare qualcuno ad adempiere agli obblighi contrattuali

Anche per la diffida ad adempiere gli obblighi contrattuali non sono richieste particolari formalità, ma, come abbiamo visto, è indispensabile che sia fatta per iscritto e contenga: l'invito ad adempiere entro un termine congruo e con l'avvertimento che l'inadempimento oltre la scadenza del termine comporterà la risoluzione di diritto del contratto. Le forme consigliate sono, anche in questo caso, quella della raccomandata A/R con avviso di ritorno o della posta certificata.

Differenza tra "diffida ad adempiere" e "messa in mora"

In conclusione è bene precisare che sia la costituzione in mora che la diffida ad adempiere possono essere predisposte ed inviate autonomamente, senza cioè l'assistenza di un avvocato. La sottoscrizione di un legale potrebbe, però, agevolare l'esito positivo della vicenda, attribuendo maggior peso alla richiesta formulata e quindi infondendo timore nel debitore. I costi di redazione possono dipendere in minima parte dal valore economico della controversia, ma comunque rimangono contenuti e di facile accesso per chiunque. Un breve colloquio con un avvocato di fiducia non dovrebbe mai mancare in questa situazioni in quanto spesso vi sarà delineato quale potrebbe essere l'iter della vicenda, i possibili scenari e le mosse da porre in essere per essere maggiormente tutelati sia in via giudiziale che in via stragiudiziale.

Leggete anche l'articolo dedicato alla messa in mora che sostanzialmente rappresenta un ulteriore passaggio e che spinge una delle parti ad intimare all'altra parte ad adempiere entro un congruo termine pena l'applicazione di interessi di mora o l'attivazione di ulteriori procedure.

Se poi siete interessati al quantum ossia a quanto chiedere al debitore moroso in caso di ritardo leggete anche gli articoli correlati evidenziati in celeste come questo sul calcolo degli interessi di mora, considerando anche che dal primo gennaio 2013 decorrono automaticamente.


Ti è piaciuto l'articolo? Per continuare a dare informazioni in modo gratuito, condividi questo articolo tramite i pulsanti qui sopra!


Ritornare alla prima pagina di Logo Paperblog