Tante delle ipoteche iscritte sugli immobili a seguito di ruoli ( cartelle di pagamento blu) emessi dai concessionari della riscossione tipo Gerit, Equitalia, Esatri sono nulle se il debito tributario oggetto del contenzioso è inferiore a 8.000 euro: la sentenza n. 4077 del 22 febbraio 2010 recita che "è illegittima l'adozione da parte dell'Agente della Riscossione della misura cautelare dell'iscrizione ipotecaria laddove l'importo a ruolo rechi un debito inferiore alla soglia di Euro 8.000,00 prescritta dalla disciplina del D.P.R. n. 602/1973″.
Questa è la massima che permette di appellare non tanto le cartelle di pagamento ricevute ma per cancellare iscrizioni di ipoteche sul proprio immobile.
Sono stati tantissimi i casi di iscrizione improvvisa di ipoteche per importi bassissimi (anche 300 euro) o anche per semplici multe che hanno lasciato di stucco i soggetti che le hanno ritirate alla posta.
Ben più grave sono gli oneri, i soldi ed il tempo che si è dovuto spendere per far cancellare l'ipoteca sull'immobile a danno delle risorse impiegate da ambo le parti.
Il Giudice in questione ha annullato l'iscrizione perché il credito garantito non arrivava agli 8.000,00 Euro previsti come limite minimo dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77 e seguenti.
Questo potrebbe creare il presupposto per l'annullamento di circa cinquantamila ipoteche iscritte in Italia per importo al di sotto della soglia con un enorme danno anche per l'erario, di intasamento del sistema del contenzioso a causa di cause legali similari.
La corte di cassazione ha fatto notare che tanto quanto le controversie che hanno ad oggetto il fermo di beni mobili veicoli di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art 86, di competenza delle Commissioni Tributarie solo se il fermo e stato eseguito a garanzia del soddisfacimento di crediti di natura tributaria: C. Cass. nn. 2008/14831, 2009/6593), anche quelle in tema d'iscrizione ipotecaria rientrano nella giurisdizione delle Commissioni soltanto nel caso in cui siano state effettuate per ottenere il pagamento d'imposte o tasse (C. Cass. n. 2009/6594); in tal modo la Equitalia Polis spa Polis viene condannata anche al pagamento delle spese di lite.
Aggiornamento: Le ultime pronunce in merito al fermo amministrativo sui beni immobili (sentenza del 6 aprile 2010 n. 1901, chiarisce che la competenza a decidere sui fermi amministrativi di beni mobili, eseguiti a fronte di crediti di natura tributaria (sanzioni, multe, cartelle di pagamento) emesse da Equitalia o l'Agenzia delle entrate è sempre del giudice tributario, e mai di quello amministrativo , anche per i ricorsi sorti prima dell'entrata in vigore del famoso DL 223 del 2006 meglio conosciuto come Decreto Bersani (Cfr anche Corte di cassazione 10672/2009).
Nella sentenza di primo grado in verità si legge che la misura di fermo di bene mobile deve qualificarsi come provvedimento amministrativo che " si estrinseca nell'emanazione di un atto unilaterale idoneo ad incidere in modo autoritativo nella sfera giuridico-patrimoniale del destinatario, con l'imposizione di un vincolo di indisponibilità del bene che implica la temporanea privazione del diritto di godimento e il divieto di utilizzazione del mezzo, la cui violazione comporta una sanzione amministrativa pecuniaria e l'asportazione del veicolo ".
In appello invece il Consiglio di Stato ha emesso la sentenza sopra indicata sentenziando che l'appello della società concessionaria del servizio di riscossione dei tributi deve essere accolto, spettando chiaramente la giurisdizione al giudice tributario e non a quello amministrativo in quanto la norma contenuta nel DL 223 del 2006 non ha modificato la normativa previgente.
Già in passato la corte di Cassazione aveva modificato la propria posizione confermando la competenza delle commissioni tributarie su materie competenti fermi amministrativi emessi dall'Agenzia delle entrate
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