CCNL Fondazioni Lirico Sinfoniche – parte normativa-firme_22-11-2012
ART. 1 -ASSUNZIONE
Per l’assunzione dei lavoratori le Fondazioni si atterranno alle disposizioni legislative vigenti nonché a quelle previste dal presente contratto.
Le assunzioni a tempo indeterminato di personale artistico avvengono di norma per concorso pubblico, fatta salva peraltro la possibilità per le Fondazioni di ricorrere a chiamate dirette per figure di vertice dell’organizzazione aziendale. Può altresì avvenire per chiamata diretta l’assunzione di figure artistiche di alto valore professionale, sentita preventivamente la RSU/RSA.
Nei concorsi per assunzioni a tempo indeterminato costituisce titolo di preferenza, a parità di merito, l’aver acquisito il diritto di precedenza di cui al comma successivo e, nel caso di ulteriore parità, l’anzianità maturata presso la Fondazione.
Per le assunzìonì a termine di personale artistico -tranne che si tratti dtsostituzioni improvvise o che ricorrano esigenze eccezionali od impreviste -le Fondazioni procedono ad una selezione annuale prima dell’inizio della stagione formulando apposita graduatoria degli idonei, ferma restando, una volta esaurita tale graduatoria, la possibilità di ricorrere a chiamate dirette. ” personale artistico che per un triennio consecutivo abbia partecipato alle selezioni annuali e,risultato idoneo, sia stato assunto a termine (la cui durata minima viene rinviata in sede aziendale) in ciascuna delle stagioni corr.prese nel triennio, a partire dalla stagione successivaal triennio ha diritto di precedenza nelle assunztorn.a termine per esigenze stagionali – senza quindi dover partecipare alle selezioni annuali indette dalla Fondazione .- purché non sia incorso in contestazioni artistico-professionali, accertate nella loro corrispondenza, o sanzioni disciplinari.
Essendol’istituto del diritto dLprecedenza, di norma, articolato sul doppio requisito delle idoneità e delle assunzioni a termine consecutive nel trìennlo, la mancata indizione da parte della Fondazione di regolari selezioni annuali non impedisre la maturazione del diritto di precedenza anche per quei professori d’orchestra, artisti del coro e tersicorei, maestri collaboratori, che la Fondazione abbia assunto con contratto a termine per tre stagioni-consecutive, senza aver indetto con regolarità le audizioni annuali, purché beninteso il lavoratore abbia partecipato, acquisendo l’idoneità, ad almeno una selezione annuale nel triennio.
Restafermo che in presenza di regolari indizioni annuali di selezioni, qualora il lavoratore non partecipi alle selezioni annuali, vengono meno i requisiti per la maturazione del diritto di precedenza.
Salvo particolari esigenze di ordine artistico comunicate alle RSU/RSA, le Fondazioni per le assunzioni a termine attingono alle graduatorie degli idonei di cui al presente articolo. E’ altresì previsto che, una volta esaurita la graduatoria degli idonei) le Fondazioni possano ricorrere a chiamate dirette.
La mancata accettazione da parte del lavoratore dell’assunzione a termine proposta in forma scritta determina la perdita del diritto di precedenza già acquisito oppure impedisce la maturazione del diritto di precedenza in corso secondo le regole generali (idoneità e assunzioni a termine consecutive nel triennio).
Tali conseguenze sono peraltro escluse ove la rinuncia all’assunzione a termine derivi non da una generica volontà del lavoratore ma da situazioni meritevoli di particolare considerazione e debitamente accettate dalla Direzione aziendale.
Resta a!tiE’sì confermato in tema di assunzioni a termine quanto disposta dall’articolo 3 comma 4 del presente contratto.
Le Fondazioni lirico-sinfoniche dichiarano che le commissioni esaminatrici dei concorsi e delle selezioni sono nominate con provvedimento del Sovrintendente e sono costituite da esperti nelle materie oggetto del concorso e della selezione.
Il numero dei componenti la Commissione è di norma fissato in 5, compreso il presidente.
Le prove tecniche ed artistiche dei concorsi e.delle selezioni devono svolgersi in amblentlapertl al pubblico di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione.
Per le assunzioni a termine per esigenze stagionali di personale amministrativo e tecnico, salvo che si tratti di sostituzioni improvvise o che ricorrano esigenze eccezionali od-impreviste, le Fondazioni si avvarranno del parere della RSU-RSA, fermo restando il diritto di precedenza per il personale amministrativo e tecnico che sia stato assunto nella stagione precedente che conservi i requisiti per l’espletamento della specifica mansione e che non abbia dato luogo a sanzioni disciplinari.
L’assunzione viene comunicata direttamente al lavoratore per lettera, nella quale devono essere specificati:
1) -la data di assunzione:
2) -il livello cui il lavoratore viene assegnato;
3) -la durata dei periodo di prova,
4) -il trattamento economico iniziale;
5) -tutte le altre condizioni eventualmente concordate.
All’atto dell’assunzione il lavoratore dovrà presentare la documentazione-richiesta dalla fondazione prevista per legge.
La Fondazione potrà richiedere al lavoratore gli eventuali titoli professionali e gli attestati del lavoro per le occupazioni precedenti. AI maestro collaboratore la Fondazione potrà richiedere il diploma di composizione o di direzione d’orchestra o altro diploma di magistero conseguito presso un Conservatorio o Istituto musicale parificato.
Al professore d’orchestra la Fondazione richiederà il diploma di magistero conseguito presso un Conservatorio o Istituto musicale parificato per gli strumenti per i quali è previsto.
A richiesta della Fondazione il lavoratore ha l’obbligo di munirsi del passaporto. La Fondazione rimborserà le spese dell’eventuale bollo annuale.
Il lavoratore è tenuto a dichiarare alla Fondaziorre-iI suo domicilio che -deve essere fissato nella-città ove ha sede la Fondazione, salvo diversi accordi aziendali, e· a notificarne termpestivamente i cambiamenti ed a consegnare dopo l’assunzione le stato di famiglia nonché gli altri documenti necessari per beneficiare dell’assegno per il nucleo famliare.
La Fondazione rilascerà al lavoratore una tessera.di .riconoscimento.
Non è previsto alcun criterio per stabilire l’ordine di priorità nelle chiamate degli aventi-diritto, si tratta di lavoratori per i quali sia maturato il diritto di precedenza ovvero di lavoratori che abbiano-ottenuto l’idoneità ma non possano ancora contare su un diritto di precedenza.
Sia per l’ipotesi in cui le Fondazioni abbiano predisposto un unico elenco comprendente lavoratori con diritto di precedenza e lavoratori idonei alle selezioni, che nell’ipotesi in cui sia previsto un doppio-elenco – uno per i lavoratori con diritto precedenza e uno per i lavoratori idonei l’ordine di priorità nella chiamata.dei lavoratori-potrà avvenire secondo appositi criteri.
Tali criteri da rinviare in sede aziendale, per la concreta individuazione ed articolazione – dovranno basarsi, tra gli altri, su:
-la posizione del lavoratore nella graduatorla delle audizioni;
-l’anzianità di servizio:
-la-data di maturazione del diritto di precedenza;
-la rotazione del lavoratori.
Entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente contratto verrà attivato un tavolo paritetico allo scopo d’esaminare gli accordi aziendali raggiunti per la gestione delle graduatorie, al fine di individuare quello più corrispondente alle necessità dei Teatri, che verrà adottato come normativa nazionale nel nuovo CCNL.
Norma aggiuntiva
Il maestro collaboratore, il professore d’orchestra e l’artista del coro docenti di Conservatorio che prestino la propria opera in seno alla Fondazione nell’ambito di un contratto di lavoro subordinato, di un contratto di collaborazion, di un contratto di scrittura professionale-ai sensi delle vigenti disposizioni legislative sono tenuti a garantire l’effettuazione di tutte le prestazioni loro richieste dalla Fondazione stessa.
Dichiarazione verbale
Le OO.SS. dichiarano che l’ANFOLS ne prende atto, che alle prove dei concorsi e delle selezioni aperte al pubblico assisterà una rappresentanza dei lavoratori.
Art. 2. VISITA MEDICA
Prima dell’assunzione in servizio il lavoratore può essere sottoposto a visita medica presso i dipartimenti di prevenzione delle ASL o dal Medico competente.
TRATTAMENTO IN CASO DI MALATTIA E DI INFORTUNIO NON SUL LAVORO
L’assenza per malattia od infortunio non sul lavoro deve essere immediatamente comunicata, salvo caso di impedimento, (giustificata entro le 48 ore successive con certificato medico o mediante comunicazione del numero di protocollo dell’attestato di malattia telematico.
(Ul decreto Balduzzi – legge 158/2012 è legge dal 30 ottobre 2012 e all’articolo 1, lettera b bis) prevede ambulatoriche coprano tutto l’arco della giornata per tutta la settimana).
La Fondazione può effettuare il controllo delle assenze per malattia od infortunio non sul lavoro del lavoratore nel rispetto dell’art. 5 della legge 20 maggio 1970 n.300. La Fondazione ha inoltre facoltà di far controllare l’idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico.
Il lavoratore assente per malattia od infortunio non sul lavoro è tenuto, fin dal primo giorno e per l’intero periodo di assenza, a trovarsi nel domicilio comunicato alla Fondazione dalle ore 10.00 alle ore 12 e dalle-ore 17_00 alle ore 19.00 per consentire il controllo dell’incapacità lavorativa, anche in giornata festiva o di riposo settimanale.
ll lavoratore che salvo eventuali e comprovate necessità di assentarsi-dal proprio domicilio per visite, prestazioni o accertamenti specialistici o per altre cause di forza maggiore, non sia reperito-al domicilio-durante le suddette fasce orarie, incorre nella perdita del trattamento economico contrattuale di malattia ed infortunio non sul lavoro ai sensi della legge 11 novembre 1983 n.638. Il lavoratore non presente all’atto della visita di controllo nelle ore di reperibilità è considerato assente ingiustificato.
Fermo restando quanto previsto ai precedenti 3° e 4° comma, il lavoratore il quale ha notificato le-propria assenza per
malattia od infortunio non sul lavoro non può lasciare il proprio domicilio senza averne data preventiva comunicazlone alla Fondazione.
Qualora si verifichi una interruzione di servizio dovuta a malattia continuativa, la Fondazione conserverà al lavoratore assunto a tempo indeterminato il posto secondo lo schema seguente (comporto secco):
ANZIANITA’ DI SERVIZIO MALATTIA CONTINUATIVA
anzianità di servizio non superiore ai 5 anni compiuti 8 mesi di malattia
anzianità di servizio superiore ai 5 anni e fino ai 10 anni compiuti 10 mesi di malattia
anzianità di servizio superiore ai 12 anni compiuti 12 mesi di malattia
Durante il periodo di malattia la Fondazione corrisponderà al lavoratore l’intera retribuzione per la prima metà del periodo di conservazione del posto e metà retribuzione nel rimanente periodo
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