In ipotesi di liquidazione coatta amministrativa o amministrazione straordinaria di una società, tutte le azioni dirette a far valere diritti di credito sul patrimonio del debitore vanno effettuate secondo la disciplina prevista dalla Legge Fallimentare. Possono essere proposte – o proseguite – davanti al Giudice del lavoro solo le azioni di accertamento, non aventi ad oggetto il pagamento di somme.
Cassazione Civile, Sez. Lavoro, 11 ottobre 2012, n. 17327
Teramo, 14 Ottobre 2012 Avv. Annamaria Tanzi
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