Una volta inseriti i propri dati il consumatore concludeva, a sua totale insaputa, un contratto biennale con la società Estesa Ltd, con sede legale nella Repubblica delle Seychelles, per la fornitura di software al costo annuale di € 96,00 da pagare anticipatamente una volta l’anno. La pagina di registrazione, invero, riportava i termini dell’abbonamento con un’evidenza grafica non sufficiente a una loro immediata percezione, specie se si tiene conto della modalità con cui i consumatori vi erano indirizzati e del fatto che gli utenti erano convinti di scaricare un software freeware.
Successivamente Estesa ltd, senza dare al consumatore alcuna conferma del perfezionamento del presunto contratto, iniziava a sollecitare ai suoi “iscritti” il pagamento dell’abbonamento. In alcuni casi il sollecito veniva inoltrato appena trascorsi dieci giorni dalla registrazione, rendendo dunque impossibile l’esercizio del diritto di recesso, in altri anche prima negando il recesso a quanti lo avevano esercitato tempestivamente, ma il tenore delle richieste (in genere inviate via e-mail) era sempre il medesimo, ovvero minaccioso paventando in difetto del saldo – tramite bonifico su un conto presso una banca di Cipro – l’esperimento di azioni legali con lo spettro di ulteriori costi aggiuntivi non quantificati né quantificabili, oltre a un quid (a titolo“di commissioni di sollecito”) quantificate in 14,50 euro.
Nella rete truffaldina della Estesa Ltd pare siano caduti, oltre a quelli silenti che hanno pagato quanto richiesto al solo fine di evitare ulteriori preoccupazioni (si stima che la società estera abbia incassato diverse centinaia di migliaia di euro dal 2010), più di venticinquemila consumatori che si sono rivolti all’Antitrust inviando, tramite la Procura della Repubblica di Roma e la Polizia Postale, diverse segnalazioni. L’Autorità, con delibera adottata il 25 agosto 2011, aveva intimato in via cautelare alla società Estesa Limited (che non si è neppure costituita innanzi all’Antitrust) di cessare l’invio dei solleciti di pagamento in quanto, “in base alle prime valutazioni, essi appaiono riconducibili a una condotta commerciale che viola il Codice del Consumo”. In risposta, tuttavia, pare che lo stesso Presidente dell’Antitrust abbia ricevuto un’ingiunzione di pagamento da parte delle Estesa…
L’istruttoria, conclusasi in data 14.12.2011 (di seguito si indica il link ove reperire i documenti di interesse), ha in ogni caso accertato l’utilizzo di pratiche commerciali ingannevoli e aggressive messe a punto dalla Estesa ltd attraverso il sito www.italia-programmi.net e l’Antitrust ha sanzionato la società con una multa per complessivi 1.500.000 euro, stabilendo altresì che la stessa dovrà:
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chiarire sul suo sito che il servizio reso è in abbonamento e non gratuito;
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sospendere ogni attività di sollecito del pagamento del presunto abbonamento annuale nei confronti di quei consumatori che hanno comunicato di non aver mai voluto sottoscrivere un abbonamento, non essendosi neppure resi conto della natura onerosa del servizio offerto.
A oggi il sito internet italia-programmi.net pare abbia apportato una modifica significativa indicando, nel format ove caricare i dati personali per la registrazione, che il servizio è a pagamento, tuttavia episodi come quelli descritti sono sempre più frequenti e numerosi.