Vi presento una guida sintetica per vedere quando si applica l’Iva al 10 per cento e come applicarla sulle manutenzioni ordinarie e straordinarie, sui lavori di ristrutturazione, recupero del patrimonio edilizio effettuati sui fabbricati a prevalente destinazione abitativa e anche sui materiali e non solo e dando anche i riferimenti per l’applicazione dell’IVA agevolata al 4%.
Per verificare quali inteventi godono dell’agevolazioni fiscali dobbiamo mettere a confronto più norme ecco perchè molti si perdono nell’individuazione delle tipologie di lavori e dei casi che consentono di godere dell’aliquota iva agevolata sulle ristrutturazioni: una contenuta in un decreto del 1978 che individua le tipologie di interventi ed una che sarebbe contenuta nel testo unico Iva che individua quali di questi fruiscono dell’Iva agevolata.
Nel seguito vi dirò anche come fare in pratica per avere l’aliquita agevolata anche sui materiali il cui discorso è leggermente più complesso ma procediamo per gradi.
La classificazione è questa:
Quali sono gli interventi e le tipologie di recupero del patrimonio edilizio
Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio che godono dell’Iva agevolata nelle rispetto delle ulteriori condizioni sono:
- a) interventi di manutenzione ordinaria, quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti
- b) interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso
- c) interventi di restauro e di risanamento conservativo, quelli rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio. Per questa tipologia l’va agevolata spetta senza alcuna data di scadenza, l’applicazione dell’aliquota Iva del 10 per cento sui lavori dipendenti da contratti di appalto o d’opera relativi alla realizzazione degli interventi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione mentre nel caso di acquisto di beni purchè non trattasi di materie prime e semilavorati, forniti per la realizzazione degli stessi interventi di restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, individuate dall’articolo 3, lettere c) e d) del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con Dpr 6 giugno 2001, n. 380. L’aliquota Iva del 10% si applica, inoltre, alle forniture dei cosiddetti beni finiti, vale a dire quei beni che, benché incorporati nella costruzione, conservano la propria individualità (per esempio, porte, infissi esterni, sanitari, caldaie, eccetera).
- d) interventi di ristrutturazione edilizia, quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, la eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti
- e) interventi di ristrutturazione urbanistica, quelli rivolti a sostituire l’esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.
Tra questi il decreto Iva nella Tabella A – Parte III, allegata al DPR n.633 del 1972 ne individua alcuni che godono dell’Iva al 10% e precisamente:
- 127-terdecies) beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la realizzazione degli interventi di recupero di cui all’articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) (ossia leggasi Manutenzione ordinaria) e b) (ossia leggasi Manutenzione straordinaria) del primo comma dello stesso articolo; In pratica questo è il punto che consente di pagare l’Iva al 10% sui materiali.
- 127-quaterdecies) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di case di abitazione di cui al numero 127 undecies) e alla realizzazione degli interventi di recupero di cui all’articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo; In pratica questo è il punto ch conferisce l’Iva agevolata ai lavori escluse le manutenzioni ordinarie e straordinarie
- 127-quinquiesdecies) fabbricati o porzioni di fabbricati sui quali sono stati eseguiti interventi di recupero di cui all’articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo, ceduti dalle imprese che hanno effettuato gli interventi; In pratica questo disciplina i casi di cessioni delle case o di porzioni di fabbricati
Manutenzione ordinaria e straordinaria
Leggendo questi articoli sarete portati a pensare che gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria non godono dell’Iva al 10 per cento ma non è così in quanto ci viene in soccorso la Legge 488 del 1999 che conferisce anche a questi l’Iva agevolata ma secondo altre regole. Il DM infatti estende anche alle lettere a) e b) l’applicazione dell’Iva agevolata al 10 per cento purchè effettuata nell’ambito di fabbricati a prevalente destinazione significativa e più precisamente:
- Singole unità immobiliari classificate come A esclusi gli A10 ufficio indipendentemente dall’utilizzo
- Pertinenze immobiliari come cantine box soffitte garage anche ubicate in edifici destinati prevalentemente ad usi diversi
- Edifici di edilizia residenziale pubblica adibiti a dimora dei soggetti privati
- edifici destinati a residenza statale di collettività orfanotrofi, brefotrofi ecc
- Sono esclusi invece negozi, uffici, e simili che non hanno detinazione abitativa prevalente.
Nel DM del 29 dicembre 1999, pubblicato in Gazzetta n. 306 del 31 dicembre 1999 potete trovare invece che si applica l’Iva al 10 per cento fino a concorrenza del valore complessivo della prestazione relativa all’intervento di recupero, al netto del valore dei predetti beni alle cessioni dei seguenti beni di seguito elencati puchè costituiscono una parte significativa del valore delle forniture effettuate nell’ambito delle prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 31, primo comma, lettere a) – Manutenzione Ordinaria, b)- Manutenzione Straordinaria , c) Restauro e risanamento conservativo e d) Ristrutturazione edilizia
- ascensori e montacarichi;
- infissi esterni ed interni;
- caldaie;
- video citofoni;
- apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria;
- sanitari e rubinetterie da bagno;
- impianti di sicurezza.
In sintesi come fare a prendere l’Iva del 10%
L’va al 10% si applica a tutte le prestazioni di servizi relativi a interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, realizzati in casa come descritto ampiamente sopra e lo stesso trattamento sarà applicata anche ai materiali che comprerete o meglio, che farete comprare dalla vostra ditta di ristrutturazione ma solo fino a concorrenza del costo della ristrutturazione. Ossia se i lavori costano 30 mila euro, l’Iva agevolata potrà essere applicata solo per materiali il cui costa arriva a 30 mila euro.
Dovrà pertanto essere inquadrato nell’ambito di un contratto di appalta.
In pratica quindi se temete la famosa cresta della ditta sui materiali ve li scegliete voi e vi fate fare il preventivo dalla ditta e ve li fate inserire nel capitolato che firmerete. Quindi dovrete però dotare la ditta della disponibilità sperando che no fugga all’estero con i vostri soldi oppure se trovate una disposta ve li anticipa per vostro conto. Questo per far si che a loro la fattura arriverà con Iva al 10 per cento.
In estrema sintesi quindi tutti gli interventi aventi ad oggetto i punti qui sopra (i.e caldaie, impianti sicurezza ecc) godono dell’Iva agevolata sia se si tratti di interventi di manutenzione ordinaria (controlli o revisioni periodiche per esmepio) sia che si tratti di manutenzione straordinaria (sostituzione per essere semplici) purchè si tratti di fabbricati a prevalente destinazione abitativa.
Per l’individuzione delle tipologie di lavori che sono classificabili come manutenzione ordinaria e straordinaria vi indico sia la circolare n. 57/E-III-29636 del 24 febbraio 1998 in cui sono riepilogati con tanti esempi che vi possono aiutare sia l’elenco in excell che vi indico nell’articolo dedicato all’elenco delle manutenzioni ordinarie e straordinaire.
Se vi hanno applicato l’Iva al 22 per cento ordinaria: cosa fare
Se vi hanno applicato l’Iva ordinaria del 22% potrete richiederla a rimborso all’Impresa e l’IMpresa, sempre che sia ingrado di dimostrare con Fattura e bonifico alla mano, potrà presentare conseguentemente istanza di rimborso all’agenzie delle entrate nel termine di due anni decorrente dalla data di versamento dell’imposta come chiarito dall’articolo 21 del Dlgs 564 del 1992. Non sono ammesse note di credito per questa fattispecie.
Acquisto di materiali con Iva al 10%
Nella norma vista sopra riguardante i materiali si dive che l’aliquota agevolata del 10% si applica solo i quali fino a concorrenza del valore complessivo della prestazione relativa all’intervento di recupero, al netto del valore dei predetti beni…ma che significa? Facciamo un esempio:
Esempio
Se rifate un bagno e il costo della manodopera è 10 mila e i materiali per 3 mila di materiali il valore dei beni ossia dei materiali potrà scontare l’Iva ridotta solo fino a concorrenza del valore della manodopera di 10 mila euro. In questo caso essendo inferiore il valore dei materiali sconteranno tutti l’Iva ridotta.
A questo punto ci si afferma che le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di case di abitazione di cui al numero 12 undecies) e alla realizzazione degli interventi di recupero di cui all’articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) viste sopra ossia manutenzione ordinari e straordinaria del primo comma dello stesso articolo.
Adempimenti dichiarativi per l’applicazione dell’Iva al 10 per cento
Non ne sono previsti al contrario di quanto avviene per la fruizione della detrazione fiscale del 36%.
Altri costi accessori che vanno ad aliquota Iva agevolata
Anche altre voci di costi sono da ricomprendersi nella generale dizione Interventi. Nell’ambito delle tipologie di lavori infatti possiamo ricomprendere le spese per la progettazione dei lavori, l’acquisto di materiali, l’esecuzione dei lavori e lealtre prestazioni professionali richieste dal tipo di intervento, relazione di conformità degli stessi alle leggi vigenti, perizie e sopralluoghi imposta sul valore aggiunto, le imposte di bollo ed i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni, le denunzie di inizio lavori, gli oneri di urbanizzazione, gli altri eventuali costi strettamente inerenti la realizzazione, degli interventi e gli adempimenti posti dal regolamento di attuazione delle disposizioni in esame.
Potete anche verificare se rispettate i requisiti pre fruire dell’ Iva agevolata del 4% per gli interventi di costruzione o ristrutturazione o manutenzione della prima casa o seconda casa.
Ritenuta sui bonifici del 10%
Detrazione lavori ristrutturazione e manutenzione
Detrazioni Fiscali Risparmio Energetico 55%