Piccolo focus sull’interessante tema dell’IVA agevolata in edilizia al 4%: in quali casi questa aliquota “iper-agevolata” trova applicazione? La risposta è immediata: tale vantaggioso regime esplica i suoi effetti nei confronti di tutte le fatture derivanti da contratti di appalto relativi all’esecuzione di opere complessivamente necessarie per la costruzione della prima casa. In tal senso l’aliquota dell’IVA agevolata al 4% si applica alle spese derivanti dalla realizzazione delle opere murarie, dell’impianto elettrico, dell’impianto di riscaldamento, idrico e così via.
Per accedere all’aliquota agevolata dell’IVA per la realizzazione della prima casa è necessario che si concretizzino una serie di requisiti soggettivi (relativi al soggetto richiedente le agevolazioni) e oggettivi (ovvero relativi al fabbricato).
Tra i requisiti soggettivi emergono i seguenti: l’acquirente non deve essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è situato l’immobile da acquistare. Inoltre sempre questa figura non deve essere titolare (neppure per quote) di altra abitazione acquistata con le agevolazioni prima casa
L’immobile in questione deve essere ubicato nel territorio del Comune in cui l’acquirente ha la residenza, oppure nel Comune in cui l’acquirente intende trasferirsi entro il termine di 18 mesi dall’acquisto.
Per ampliare il panorama delle aliquote agevolate dell’IVA in edilizia consulta anche l’articolo IVA agevolata al 10%: il regime per i pannelli solari.
Non bisogna in questo senso dimenticare che per poter usufruire delle aliquote ridotte dell’IVA agevolata in edilizia occorre presentare una dichiarazione specifica. Al fine di aiutare l’utente in questa delicata fase Ediltecnico suggerisce il comodo e-book intitolato IVA in edilizia: come applicarla. Al suo interno, dopo una disamina dei vari regimi agevolati di IVA in edilizia, è presente un utilissimo Formulario contenente le varie tipologie di fac-simile relative alle dichiarazioni specifiche per usufruire delle aliquote ridotte dell’IVA agevolata.
Anche l’ampliamento della prima casa sconta l’applicazione dell’aliquota IVA del 4%, a patto però che dopo l’ultimazione dei lavori la parte ampliata non costituisca un’unità immobiliare a sé stante e non comporti la possibilità di attribuire all’immobile risultante caratteristiche di lusso.
Leggi anche l’articolo IVA agevolata al 4% in edilizia: breve guida per usufruirne.
Per ciò che riguarda il tema dei beni finiti (ovverosia prodotti per l’impianto idraulico, di riscaldamento od elettrico, sanitari per i bagni, infissi ecc.) il regime dell’agevolazione si plasma sui seguenti parametri: l’acquisto di tali beni deve essere effettuato direttamente dal committente per la realizzazione della sua prima abitazione, a patto che venga presentata al venditore una dichiarazione attestante che i beni finiti sono impiegati nella costruzione di un immobile avente le caratteristiche di prima casa.
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