È una delle domande che spesso non hanno una risposta immediata: quando è possibile usufruire dell’IVA agevolata al 10% per le ristrutturazioni edilizie e quando, invece, è necessario applicare il regime ordinario al 21%?
Lo abbiamo chiesto agli architetti Barbara Del Corno e Giovanna Mottura, autrici del recente volume Appartamenti divisibili della collana “Lavori in Casa – Ristrutturazioni edilizie e detrazioni fiscali” pubblicato per i tipi della Maggioli Editore.
Innanzitutto è d’uopo distinguere tra lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria da quelli di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia.
IVA agevolata al 10% per i lavori di manutenzione (ordinaria e straordinaria)
Per interventi di manutenzione , ordinaria e straordinaria, realizzati su immobili residenziali, è previsto un regime agevolato, che consiste nell’applicazione dell’IVA ridotta al 10%.
Tuttavia, nel caso di beni di valore significativo, l’aliquota agevolata al 10% si applica soltanto fino alla concorrenza del valore della prestazione considerato al netto del valore dei beni stessi.
Ma quali sono i beni di valore significativo?
A titolo di esempio, beni di valore significativo, possono essere gli ascensori e i montacarichi, gli infissi esterni e interni, le caldaie, i video citofoni, le apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria, i sanitari e la rubinetteria dei bagni, gli impianti di sicurezza.
Facciamo un esempio pratico. Supponiamo che nell’ambito di una manutenzione straordinaria di un bagno vengano spesi 10.000 euro di cui 4.000 per la prestazione lavorativa e 6.000 per l’acquisto di beni significativi (nel caso in esempio, rubinetterie e sanitari).
Ebbene, sui 6.000 euro di beni significativi, l’IVA agevolata al 10% si applica solo su 4.000 euro, cioè sulla differenza tra l’importo complessivo dell’intervento e quello dei beni significativi (10.000 – 6.000 = 4.000).
Sul valore residuo dei sanitari e delle rubinetterie (2.000 euro) si applica l’IVA nella misura ordinaria del 21%.
Attenzione però! Non tutti i materiali impiegati nei lavori di manutenzione possono usufruire del regime IVA ridotto.
Non si applica l’IVA agevolata al 10% ai materiali o ai beni forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori; ai materiali o ai beni acquistati direttamente dal committente; alle prestazioni professionali, anche se effettuate nell’ambito degli interventi finalizzati al recupero edilizio; alle prestazioni di servizi resi in esecuzione di subappalti alla ditta esecutrice dei lavori. In tal caso, la ditta subappaltatrice deve fatturare con IVA al 21% alla ditta principale che, successivamente, fatturerà la prestazione al committente con l’IVA al 10%, se ricorrono i presupposti per farlo.
IVA agevolata al 10% per i lavori di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia
L’applicazione dell’IVA al 10%, senza alcuna data di scadenza, è prevista per tutti questi tipi di intervento di recupero edilizio.
L’aliquota IVA al 10% si applica, inoltre, alle forniture dei cosiddetti beni finiti, vale a dire quei beni che, benché incorporati nella costruzione, conservano la propria individualità (ad esempio, porte, finestre, sanitari, caldaie, infissi esterni, ecc.).
L’agevolazione spetta sia quando l’acquisto è fatto direttamente dal committente dei lavori, sia quando ad acquistare i beni è la ditta o il prestatore d’opera che li esegue.