Come ormai noto, a decorrere dal 1 ottobre 2013, l'aliquota IVA ordinaria è stata incrementata di un punto percentuale, passando dal 21% al 22%.Senza dubbio tale variazione, intervenuta in corso d'anno, espone i contribuenti al rischio di commettere errori di fatturazione, in tal caso, vediamo brevemente come rimediare.
Quando si verifica una variazione in aumento dell’imponibile o dell’IVA successivamente alla fatturazione o registrazione del documento, il cedente o prestatore deve emettere una fattura integrativa indicando anche gli estremi della fattura precedente, numerata progressivamente come tutte le altre fatture attive e procedere all'esecuzione di tutti gli adempimenti conseguenti.
Di contro, il cessionario o committente, al ricevimento della fattura integrativa è tenuto ad annotarla nel registro degli acquisti, potendo in tal modo esercitare il diritto alla detrazione dell'imposta.Se la rettifica riguarda un'operazione certificata con scontrino o ricevuta fiscale, è necessario annotare la variazione nel registro dei corrispettivi senza emettere alcuna fattura, ricevuta o scontrino integrativi.Considerato che l’art. 21 D.P.R. 633/1972 considera emessa la fattura all'atto della sua consegna o spedizione al cliente, qualora sia stata emessa una fattura con IVA al 21% anzichè al 22% bisogna verificare se la fattura non sia ancora stata spedita/consegnata, in tal caso è possibile procedere all'annullamento della fattura errata, sostituendola con un'altra fattura regolare; al contrario, se la fattura è già stata spedita/consegnata, si renderà necessario emettere una fattura integrativa (nota di addebito) come esposto precedentemente.L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato un comunicato stampa nel quale fornisce le prime indicazioni sull'argomento, ribadendo che non saranno sanzionati gli errori, a condizione che si provveda a versare la maggior imposta entro i termini per le liquidazioni periodiche dell'IVA.