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IVA in edilizia al 10% se vendi un immobile soggetto a frazionamento

Creato il 02 dicembre 2015 da Ediltecnicoit @EdiltecnicoIT
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Il Consiglio di Stato ha sentenziato che il frazionamento è un intervento ristrutturazione. Inoltre: in caso di vendita di immobili soggetti a frazionamento l’ Iva in edilizia è al 10% (e non al 22%). La data da tenere a mente è il 12 novembre 2041: le novità valgono per gli interventi effettuati dal 12 novembre 2014 in poi, perchè il decreto legge 133/2014 Sblocca cantieri, che ha ampliato la categoria edilizia della “manutenzione straordinaria”, non deve essere applicato agli interventi di frazionamento o accorpamento realizzati prima.

La sentenza del Consiglio di Stato è la n.4381 del 21 settembre 2015 che, in maniera indiretta, risolve anche una questione ai fini Iva in edilizia, legata alla cessione di immobili oggetto di frazionamento o accorpamento.

Dal 12 novembre 2014, infatti, ci si chiedeva se nelle cessioni di immobili oggetto di frazionamento o accorpamento realizzate prima, il soggetto passivo dovesse fatturare comunque con aliquota del 22%, cioè quella ordinaria prevista per unità immobiliari oggetto di interventi di manutenzione straordinaria, oppure con aliquota ridotta al 10%, poichè i frazionamenti e accorpamenti fino al 12 novembre 2014 erano considerati interventi di ristrutturazione edilizia. Non era più chiaro se anche dopo il 12 novembre 2014 fossero ristrutturazione edilizia o manutenzione straordinaria.

Adesso è chiaro: il frazionamento è ristrutturazione e l’IVA sul venduto frazionato è al 10%.

Per i lavori di ristrutturazione, di manutenzione ordinaria e straordinaria di recupero di immobili a prevalente uso abitativo, per la costruzione o l’ampliamento di abitazioni civili (non di lusso) o di fabbricati civili e per l’abbattimento delle barriere architettoniche è possibile chiedere e ottenere un regime fiscale IVA agevolato, anziché con l’aliquota intera, come abbiamo illustrato nel nostro tutorial su quando sia possibile richiedere l’IVA al 4% e quando al 10%. In tutti i casi, però, è necessario produrre una apposita dichiarazione IVA agevolata utilizzando dei modelli che andranno compilati in ogni sua parte e inviati a chi dovrà poi realizzare la fattura.

Per approfondire il tema, vi linkiamo la nostra pagina speciale Dichiarazione IVA agevolata in edilizia – Cosa c’è da sapere.

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