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Ivie: la tassa sugli immobili all'estero

Da Vim News @viviilmondo
Ci mancava solo la tassa per gli immobili all'estero. Attualmente lo stato Italiano è stato citato in giudizio per quella che da molti è ritenuta una vera e propria ingiustizia, ma da altri anche peggio. Infatti per acquistare una casa in molti stati all'estero le procedure sono tali per cui la proprietà non è direttamente del compratore, per il tutto genera molta confusione.. Aggiungiamo anche il fatto che i molti che acquistano all'estero non capiscono il motivo per cui dovrebbero pagare (anche se l'aliquota è molto bassa) anche solo un centesimo per qualcosa che non è sul suolo italico! Ma cerchiamo di capire meglio la tassa in sè, per qualsiasi ulteriore rimaniamo a disposizione (mail: [email protected] - form da compilare in fondo alla pagina).
IVIE: LA TASSA SUGLI IMMOBILI ALL'ESTERO
Le persone fisiche residenti in Italia che possiedono immobili all’estero, a qualsiasi uso destinati, hanno l’obbligo di versare l’Ivie (Imposta sul valore degli immobili situati all’estero).
L’imposta è dovuta dai:
  • proprietari di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali per natura o per destinazione destinati ad attività d’impresa o di lavoro autonomo
  • titolari dei diritti reali di usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi
  • concessionari, nel caso di concessione di aree demaniali
  • locatari, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria.

Base imponibile e aliquota
Le istruzioni dettagliate sul valore degli immobili da prendere come riferimento sono contenute nella circolare n. 28/E del 2 luglio 2012 - pdf. In sintesi, questo valore cambia, a seconda dello Stato in cui è situato l’immobile:
  • per i Paesi appartenenti alla Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo (Norvegia e Islanda) che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, il valore da utilizzare è prioritariamente quello catastale, così come è determinato e rivalutato nel Paese in cui l’immobile è situato, per l’assolvimento di imposte di natura reddituale o patrimoniale, oppure di altre imposte determinate sulla base del valore degli immobili, anche se gli immobili sono pervenuti per successione o donazione. In mancanza del valore catastale, si fa riferimento al costo che risulta dall’atto di acquisto e, in assenza, al valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile.
  • Per gli altri Stati, il valore dell’immobile è costituito dal costo risultante dall'atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, dal valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l'immobile.
L’aliquota è pari, ordinariamente, allo 0,76% del valore degli immobili, ed è calcolata in proporzione alla quota di possesso e ai mesi dell’anno nei quali il possesso c’è stato (viene conteggiato per intero il mese nel quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni). Il versamento non è dovuto se l’importo complessivo (calcolato a prescindere da quote e periodo di possesso e senza tenere conto delle detrazioni previste per lo scomputo dei crediti di imposta) non supera i 200 euro. In questo caso, il contribuente non deve neanche indicare i dati relativi all’immobile nel quadro RM della dichiarazione dei redditi, fermo restando l’obbligo di compilazione del modulo RW2.
L’aliquota scende allo 0,4% per gli immobili adibiti ad abitazione principale (e per le relative pertinenze), per i quali è possibile, inoltre, detrarre dall’imposta (fino a concorrenza del suo ammontare):
200 euro, rapportati al periodo dell’anno durante il quale l’immobile è destinato ad abitazione principale
per il 2012 e 2013, 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, che dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell’immobile. L’importo complessivo di questa detrazione non può essere superiore a 400 euro.
Dall’Ivie è possibile dedurre l’eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è situato l’immobile.
Inoltre, per gli immobili situati in Paesi appartenenti alla UE o aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, è possibile sottrarre anche l’eventuale eccedenza di imposta reddituale estera sugli stessi immobili, non utilizzata come credito Irpef (articolo 165 del Tuir).
Per dichiarare il valore degli immobili situati all’estero il contribuente deve compilare, dal 2014, il quadro RW. Precedentemente i dati andavano riportati nella la Sezione XV A del quadro RM del modello Unico Persone fisiche, indicando il controvalore in euro degli importi in valuta, calcolato in base all’apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate
Come potete capire, la cosa è una complicazione di tutte le operazioni, spesso per arrivare a definire che il compratore non deve versare nulla! Per qualsiasi ulteriore rimaniamo a disposizione (mail: [email protected] - form da compilare in fondo alla pagina).
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