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Jobs Act Autonomi: tutte le tutele del disegno di legge

Creato il 18 febbraio 2016 da Ediltecnicoit @EdiltecnicoIT
AUTONOMI

Il Consiglio dei Ministri, il del 28 gennaio 2016, ha approvato il Jobs Act autonomi (ddl “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”) il 28 gennaio 2016 ma le Commissioni non l’hanno ancora analizzato.Potrebbe quindi tutto andare a finire in un nulla di fatto. Ma prima di fasciarci la testa, vediamo le proposte attualmente sul tavolo della discussione.

L’obiettivo è quello di completare la riforma delle tipologie contrattuali avviata con il D.Lgs. n. 81/2015 (81/2015). Il Titolo I (primi 12 articoli) del Jobs Act Autonomi, presentato al Senato l’8 febbraio 2016 (su autorizzazione della Presidenza della Repubblica del 5 febbraio), non ancora assegnato alle Commissioni, è dedicato alla tutela del lavoro autonomo. Il Jobs Act Autonomi è infatti il “Collegato Lavoro” alla legge di Stabilità 2016 e vorrebbe completare la lacuna del codice dei contratti che avrebbe dovuto superare le collaborazioni coordinate e continuative: in buona sostanza, ripristina le tutele che il d.lgs. n. 276/2003 riconosceva al lavoro a progetto (artt. 61-69), abrogate dal 25 giugno 2015 ad opera del d.lgs. n. 81/2015.

Nei mesi scorsi si è discusso parecchio di Jobs Act Autonomi. In particolare gli Architetti l’hanno criticato.

Il Jobs Act Autonomi vorrebbe, come detto, colmare la lacuna del codice dei contratti e superare le collaborazioni coordinate e continuative, con una generale espansione dell’area della subordinazione, che rappresentava uno dei temi salienti fra le previsioni contenute nella legge delega. Accanto alla centralizzazione del lavoro subordinato a tempo indeterminato c’era anche la prospettiva di una disciplina “leggera” e semplificata su lavoro non subordinato e autonomo non in collaborazione.
Nonostatnte gli intenti, il “codice dei contratti” non ha superato nulla, al contrario ha riproposto questo tipo di collaborazioni nella stessa modalità e con le analoghe difficoltà operative.
Le nuove tutele dovrebbero trovare applicazione (art. 1) nei confronti di tutti i rapporti di lavoro autonomo di cui al Titolo III del Libro quinto del codice civile (articoli 2222-2238 c.c.), continuativo e occasionale, esclusi però tutti gli imprenditori anche piccoli  (art. 2083 c.c.).

Il nuovo intervento normativo prevede una modifica dell’art. 409, n. 3, c.p.c e definisce giuridicamente la collaborazione coordinata e continuativa: “la collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente l’attività lavorativa” (art. 12, comma 1, lett. a).

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Nel Jobs Act Autonomi viene ampliata la fruizione dell’indennità di maternità (per i due mesi che precedono il parto e per i tre mesi successivi) a prescindere dall’effettiva astensione dal lavoro (art. 8).

I congedi parentali sono indennizzati per massimo sei mesi, entro i primi tre anni di vita del bambino (art. 9).

Verrebbe ripristinata la tutela per gravidanza, malattia e infortunio (già prevista ma poi abrogata dal d.lgs. n. 81/2015 per i lavoratori a progetto): le assenze non comportano l’estinzione del rapporto contrattuale ma la sospensione, senza erogazione né maturazione del corrispettivo: in particolare (art. 10, comma 1) la gravidanza, la malattia e l’infortunio dei lavoratori autonomi che svolgono una prestazione lavorativa in via continuativa per il committente comportano la sospensione dell’attività lavorativa (per non più di 150 giorni nell’anno solare  e senza corrispettivo).

Per la malattia o l’infortunio gravi (interruzione più lunga di 60 giorni) c’è la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi per tutto il periodo della malattia o dell’infortunio, per  massimo 2 anni. Dopo i due anni il lavoratore autonomo deve versare i contributi e i premi maturati (art. 10, comma 2) con rate mensili di numero pari al triplo dei mesi di durata della sospensione.

Per i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata INPS (art. 2, comma 26, legge n. 335/1995) i periodi di malattia, certificata in conseguenza a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche, sono uguali a degenza ospedaliera (art. 11).

La proposta legislativa contiene una tutela contro i ritardi di pagamento dei compensi (art. 2) con estensione alle transazioni commerciali tra imprese e lavoratori autonomi o tra lavoratori autonomi delle misure contenute nel D.Lgs. n. 231/2002.

Nel Jobs Act Autonomi vengono individuate clausole abusive (art. 3) prive di effetto in ogni contratto relativo a prestazioni di lavoro autonomo se danno al committente la facoltà di modificare le condizioni del contratto o, per quello che riguarda i contratti a prestazione continuativa, di recedere dal contratto senza preavviso o che sanciscono la pattuizione di termini di pagamento superiori ai 60 giorni dalla data di ricevimento di fattura o richiesta di pagamento.

È abusivo il rifiuto del committente di stipulare in forma scritta il contratto.

Le clausole o i patti danno diritto al lavoratore autonomo del risarcimento dei danni.

Le tutele anche di proprietà intellettuale vengono riconosciute per gli apporti originali e le invenzioni (art. 4), la piena deducibilità delle spese di formazione e aggiornamento professionale, escluse le spese di viaggio e soggiorno e nel limite annuo di 10.000 euro. Nel limite annuo di 5.000 euro c’è piena deducibilità per servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all’autoimprenditorialità; c’è piena deducibilità anche per gli oneri per assicurarsi a garanzia del mancato pagamento (art. 5).

Per assicurare l’accesso alle informazioni sul mercato anche con riferimento a commesse, appalti pubblici, opportunità di credito e  agevolazioni pubbliche (art. 6), centri per l’impiego e agenzie per il lavoro devono dotarsi di uno sportello per il lavoro autonomo. Pieno accesso alle informazioni relative agli appalti pubblici per gli autonomi e promozione, da parte delle pubbliche amministrazioni, della partecipazione dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici (art. 7).

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