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Dal 1 ottobre 2011, gli atti di accertamento saranno titolo per la riscossione dei tributi e per l'esecuzione forzata e dovranno contenere anche l'intimazione ad adempiere al pagamento entro il termine di presentazione del ricorso. L’atto di accertamento infatti costituirà titolo anche per effettuare la riscossione se non viene pagato quanto dovuto entro i 60 giorni di termine previsti. Non sarà effettuata alcuna iscrizione a ruolo e non sarà notificato al contribuente un nuovo atto (la classica cartella di pagamento), tutto sarà deciso con la notifica del primo avviso ed il contribuente che intenda contestare l'avviso esecutivo potrà ricorrere in Commissione Tributaria.La nuova disciplina riguarda le imposte sui redditi e le relative addizionali, l'IRAP e l'IVA, in riferimento ai periodi di imposta relativi al 31 dicembre 2007 ed a quelli successivi, non si applica quindi a tutti i tributi e ne restano esclusi gli atti impositivi che riguardano, ad esempio, i tributi doganali o l'imposta di registro.L’iscrizione a ruolo rimane in vigore per alcune categorie di atti, come quelli inerenti l’attività di liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni.In pratica, se entro 60 giorni dalla notifica il contribuente non impugna l’atto, l’accertamento diventa esecutivo. Dopo i successivi 30 giorni l'incarico passa all'agente della riscossione per l’incasso di imposte, sanzioni e interessi. Quest’ultimo non potrà avviare l’esecuzione forzata prima che siano decorsi 180 giorni da quando ha ricevuto l’affidamento in carico ma potrà adottare azioni cautelari (ad esempio l'iscrizione di ipoteca, il sequestro conservativo o il fermo sui beni).