La procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione degli studi di settore rappresenta un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non fissata per legge dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto ai parametri considerati nasce solo in esito al contraddittorio, da attivare in modo obbligatorio con il contribuente, pena la nullità dell’accertamento. In tale sede quest’ultimo può esibire le prove che giustificano l’esclusione dell’impresa dalle categorie dei soggetti cui applicare gli standards. Comunque l’esito del contraddittorio non condiziona l’impugnabilità dell’accertamento in quanto il giudice tributario può valutare liberamente sia l’applicabilità degli studi di settore al caso concreto che le prove offerte dal contribuente.
Corte di Cassazione, sez. Tributaria, 12 marzo 2014, n. 5675
Teramo, 14 Marzo 2014 Avv. Annamaria Tanzi
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