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L’APE decade senza revisione degli impianti termici

Creato il 08 ottobre 2013 da Ediltecnicoit @EdiltecnicoIT
L’APE decade senza revisione degli impianti termici

L’Attestato di Prestazione Energetica degli edifici, il c.d. APE, vale dieci anni a condizione che gli impianti termici a servizio del fabbricato o dell’unità immobiliare “certificato” siano correttamente revisionati e in regola con i controlli periodici previsti dalla legge.

Si tratta di un elemento molto importante e una novità introdotta dalla conversione in legge del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63. In particolare, l’art. 6 del decreto sostituisce integralmente la parte del decreto legislativo 192/2013 relativa alla disciplina del rilascio e dell’affissione dell’APE e il “nuovo” art. 6 del d.lgs. 192/2005 sancisce precisamente:

5. L’attestato di prestazione energetica […] ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare. La validità temporale massima è subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica dei sistemi tecnici dell’edificio, in particolare per gli impianti termici, comprese le eventuali necessità di adeguamento […] Nel caso di mancato rispetto di dette disposizioni, l’attestato di prestazione energetica decade il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza energetica.

In sostanza, quindi, la validità dell’Attestato di Prestazione Energetica di un’unità immobiliare o di un edificio è legata a doppio filo alla regolare attività di manutenzione degli impianti di riscaldamento, di produzione di acqua calda sanitaria e di raffrescamento (i c.d. sistemi tecnici).

Ricordiamo che le nuove regole per il controllo, la revisione e la manutenzione degli impianti sono in vigore da luglio 2013 che ha, tra l’altro, modificato anche il calendario con cui eseguire i controlli e di cui abbiamo dato notizia nel post Controlli sugli impianti termici, ecco il calendario per tipologia.


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