In caso di rifiuto del condominio di assumere le deliberazioni aventi ad oggetto le innovazioni atte ad eliminare negli edifici privati le barriere architettoniche, è consentito ai disabili di installare a proprie spese servo scala o strutture mobili e modificare l’ampiezza delle porte d’accesso al fine di rendere più agevole l’accesso agli edifici, agli ascensori e alle rampe dei garages.
Cassazione Civile, sez. II, 25 ottobre 2012, n. 18334
Teramo, 30 Ottobre 2012 Avv. Annamaria Tanzi
RIPRODUZIONE RISERVATA