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L’assegnazione della casa coniugale non costituisce un diritto reale di godimento.

Da Rebecca63

casa coniugaleLa Corte di Cassazione, seguendo l’orientamento già consolidato e ricordando in sentenza il principio di diritto espresso dalla sezione Tributaria nella precedente pronuncia del 2007, la n. 6199/2007, ha stabilito che, in tema di imposta comunale sugli immobili, il coniuge al quale è stata assegnata la casa coniugale di comproprietà non è soggetto passivo dell’imposta per la quota dell’immobile stesso sulla quale non vanti un diritto di proprietà ovvero un diritto reale di godimento, come previsto dall’art. 3 del d.lgs n. 504/1992. Da ciò ne consegue che il coniuge assegnatario non può essere il soggetto passivo dell’imposta per la quota dell’immobile sul quale non vanta un diritto di proprietà, o altro diritto reale di godimento, e quindi il coniuge uscito dalla casa coniugale è tenuto al pagamento dell’ICI per la sua quota di proprietà, non essendo il suo titolo, e/o diritto di proprietà, modificato dalla pronuncia di assegnazione. La Cassazione ha, altresì, sottolineato che, per l’individuazione dell’onerato al pagamento di detta imposta, non rileva neppure il disposto dell’art. 218 c.c., secondo il quale «il coniuge che gode dei beni dell’altro coniuge è soggetto a tutte le obbligazioni dell’usufruttuario», in quanto la norma, dettata in regime di separazione dei beni dei coniugi, va intesa solo come previsione integrativa del precedente articolo del codice sull’amministrazione e godimento dei beni; tal che la complessiva regolamentazione citata è inapplicabile in tutte le ipotesi in cui il godimento della cosa del coniuge da parte dell’altro sia fondato su un rapporto diverso da quello richiamato da dette norme, ovvero quando l’uso del bene non dipende da un mandato o da un godimento di fatto, ma è disciplinato da un’assegnazione, volontaria o giudiziale, dell’abitazione coniugale.

Corte di Cassazione, sez. III, 10 febbraio 2016, n. 2675

Teramo, 12 Febbraio 2016 Avv. Annamaria Tanzi

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