L’assegno bancario, nei rapporti diretti tra traente e prenditore, anche se privo di valore cartolare, deve essere considerato come una promessa di pagamento e pertanto, secondo la disciplina dell’art. 1988 c.c., comporta una presunzione iuris tantum dell’esistenza del rapporto sottostante fino a che l’emittente non fornisca la prova dell’inesistenza, invalidità od estinzione di tale rapporto.
Cassazione Civile, Sez. VI, 5 dicembre 2012, n. 21911
Teramo, 09 Dicembre 2012 Avv. Annamaria Tanzi
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