L’atto di approvazione delle tabelle millesimali, al pari di quello di revisione delle stesse, non ha natura negoziale, con la conseguenza che non è necessario il consenso unanime di tutti i condomini ma può ben essere approvato con la maggioranza qualificata dei voti di cui all’art. 1136, co. 2, c.c. Questo in quanto le relativa deliberazione non è fonte diretta dell’obbligo contributivo ma solo parametro di quantificazione dello stesso.
Corte di Cassazione, sez. II, 26 febbraio 2014, n. 4569
Teramo, 28 Febbraio 2014 Avv. Annamaria Tanzi
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