Magazine Economia

L’eliminazione della doppia imposizione internazionale giuridica per le persone fisiche: i metodi generali

Da Raffa269

L’eliminazione della doppia imposizione internazionale giuridica per le persone fisiche: i metodi generaliAi fini dell' esatta indivuduazione della residenza fiscale delle persone fisiche spesso ci si pone la domanda su quali siano i criteri per l'esatta individuazione dello stato in cui si è tassati a causa delle normative nazionali di due o più stati che talvolta possono creare delle situazioni di doppia residenza fiscale e conseguentemente di doppia imposizione giuridica: in questo articolo vediamo come eliminarla grazie al trattato OCSE contro le doppie imposizioni.

Per i casi in cui la doppia imposizione non sia stata eliminata con le norme specifiche incluse nella specifica convenzione, il Modello OCSE prevede due metodi generali:

1) metodo dell'esenzione con progressività: lo Stato di residenza del percettore dei redditi di fonte estera può computare questi ultimi nell'ammontare del reddito complessivo del residente, ma solo ai fini della determinazione dell'aliquota progressiva applicabile, tale aliquota sarà applicata agli altri redditi di pertinenza del soggetto con esclusione di quelli di fonte estera, esentati per effetto della Convenzione;

2) metodo dell'imputazione ordinaria: lo Stato di residenza del percettore di redditi di fonte estera può tassare anche tali redditi, tuttavia concede al titolare dei redditi stessi un credito di imposta di ammontare pari alle imposte pagate all'estero sui redditi di fonte estera, il credito di imposta non può, comunque, eccedere la quota di imposta dello Stato di residenza attribuibile ai redditi di fonte estera nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo (quest'ultima tecnica è del tutto analoga a quella prevista in via generale dall'art. 165 del TUIR).

Alla luce di quanto sopra, si noti che, inoltre, numerosi trattati contro le doppie imposizioni contengono clausole c.d. di tax sparing credit in base alla quali se, ai sensi della legislazione di uno degli Stati contraenti, le imposte non solo prelevate, in tutto o in parte, per un periodo limitato di tempo, queste imposte si considerano comunque pagate agli effetti dell'applicazione dei metodi per evitare le doppie imposizioni.

La regola così descritta ha una funzione agevolativa, poiché tiene conto del fatto che alcuni Stati concedono incentivi fiscali ai contribuenti per incoraggiare lo sviluppo economico e sociale: se operasse la disciplina ordinaria che, giova ricordarlo, consente la detrazione solo delle imposte effettivamente pagate nello Stato fonte del reddito, il risultato sarebbe quello di neutralizzare l'agevolazione concessa. Comunque, di norma il tax sparing credit è concesso per tutti i redditi e senza limitazioni. La clausola può tuttavia essere limitata: (i) ad alcune categorie di redditi (interessi, dividendi, canoni e utili d'impresa) e (ii) entro le aliquote massime determinate.

Vi ricordo che potete leggere il precedente articolo relativo ai criteri di identificazione della residenza fiscale delle persone fisiche, molto utile per iniziare a capire la differenza tra residenza civilistica e fiscale e ai criteri ed il modo per identificarla correttamente ai fini dell'esatto trattamento fiscale delle prorpie voci di reddito ai fini del pagamento delle imposte e delle tasse.

Per ulteriori informazioni, siamo a Vostra disposizione all'indirizzo [email protected]

Ti è piaciuto l'articolo? Per continuare a darvi spunti gratuiti, condividi questo articolo tramite i pulsanti qui sopra!


Ritornare alla prima pagina di Logo Paperblog