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L’INPS cancella il sussidio

Creato il 31 agosto 2011 da Nonzittitelarte

L’INPS cancella il sussidio di disoccupazione agli artisti dello spettacolo.

L’INPS cancella il sussidioA seguito di una sentenza della Suprema Corte di Cassazione del 20 maggio 2010 n. 12355, l’INPS ha emanato la Circolare numero 105 del 05-08-2011 con la quale – in sostanza – chiarisce che un nutrito gruppo di lavoratori dello Spettacolo “deve ritenersi escluso dall’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, sia con riferimento all’indennità di disoccupazione a requisiti normali che con riferimento all’indennità di disoccupazione a requisiti ridotti“.

Alla circolare INPS è allegato un elenco – predisposto dall’ENPALS – delle categorie di lavoratori esclusi dall’assicurazione e dalla prestazione; tale esclusione opera sia per i requisiti normali che per i requisiti ridotti.

L’esclusione di tali lavoratori dall’assicurazione obbligatoria contro la dispoccupazione involontaria è stabilita in base a norme piuttosto datate ma tuttora in vigore (nella circolare si trovano tutti i riferimenti alle fonti normative); in tali norme viene individuato come escluso dall’obbligo “il personale artistico, teatrale e cinematografico” con la successiva precisazione che da tale gruppo sono esclusi i lavoratori “che al teatro o al cinematografo prestano
opera la quale non richieda una preparazione tecnica, culturale o artistica”.

Ne consegue che il personale artistico, teatrale e cinematografico che presta opera che richieda una preparazione tecnica, culturale o artistica è quindi escluso dall’obbligo assicurativo.

Naturalmente l’esclusione dall’assicurazione obbligatoria comporta anche il mancato diritto alla prestazione. Quindi i molti lavoratori di questo settore che beneficiavano annualmente dell’indennità di disoccupazione si troveranno d’ora in poi privati di questo assegno.

La sentenza della Corte di Cassazione inoltre precisa che l’erroneo versamento (in quanto non dovuto) del contributo contro la disoccupazione non è presupposto per costituire il diritto all’indennità. Come a dire: “se anche è stato versato il contributo che non era dovuto, non si avrà diritto in ogni caso all’indennità”; viene però da chiedersi come mai tale affermazione non sia stata fatta al momento del versamento del contributo, ma venga fatta nel momento in cui si tratta di erogare le indennità…..

Conseguentemente, questo personale, nelle denunce UNIEMENS dovrà essere inquadrato nell’elemento con il valore “10” che identifica i “Lavoratori non soggetti al contributo per l’assicurazione contro la Disoccupazione(DS)”.

Di seguito i links per accedere ai documenti:

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Circolare INPS numero 105 del 05-08-2011

Circolare INPS numero 105 del 05-08-2011 Allegato numero 1

fonte: il sottoscala

L’INPS cancella il sussidio
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