La carica di amministratore di una società a base personale è incompatibile con la qualifica di lavoratore subordinato, in quanto non possono riunirsi in tale posizione sia i poteri riservati all’esecutore subordinato della volontà sociale, sia i poteri dell’organo competente ad esprimere tale volontà.
Corte di Cassazione, sez. Lavoro, 22 marzo 2013, n. 7312
Teramo, 07 Ottobre 2013 Avv. Annamaria Tanzi
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