La Carta Blu Ue sarà in vigore anche in Italia a partire dal 08.08.2012
Nella G.U. - Serie Generale - n. 171 del 24.07.2012 è stato pubblicato il D.L. n. 108 del 28 giugno 2012, che dà attuazione alla Direttiva 2009/50/CE "sulle condizioni di ingresso e di soggiorno di cittadini di Paesi Terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati".
La principale novità prevista dalla normativa è la possibilità di ottenere - per i lavoratori stranieri di Paesi Terzi - un nuovo permesso di soggiorno denominato "Carta Blu UE".
L'art. 27 - quater del D.L. 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche (introdotto con il D.L. n. 108/2012 sopra citato) stabilisce, in particolare, che : "1. L'ingresso ed il soggiorno, per periodi superiori a tre mesi e' consentito, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, agli stranieri, di seguito denominati lavoratori stranieri altamente qualificati, che intendono svolgere prestazioni lavorative retribuite per conto o sotto la direzione o il coordinamento di un'altra persona fisica o giuridica e che sono in possesso: a) del titolo di istruzione superiore rilasciato da autorita' competente nel Paese dove e' stato conseguito che attesti il completamento di un percorso di istruzione superiore di durata almeno triennale e della relativa qualifica professionale superiore, come rientrante nei livelli 1, 2 e 3 della classificazione ISTAT delle professioni CP 2011 e successive modificazioni, attestata dal paese di provenienza e riconosciuta in Italia; b) dei requisiti previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206, limitatamente all'esercizio di professioni regolamentate. 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica: a) agli stranieri in possesso dei requisiti di cui al comma 1, anche se soggiornanti in altro Stato membro; b) ai lavoratori stranieri altamente qualificati, titolari della Carta blu rilasciata in un altro Stato membro; c) agli stranieri in possesso dei requisiti di cui al comma 1, regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale. 3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli stranieri: a) che soggiornano a titolo di protezione temporanea, o per motivi umanitari ovvero hanno richiesto il relativo permesso di soggiorno e sono in attesa di una decisione su tale richiesta; b) che soggiornano in quanto beneficiari di protezione internazionale riconosciuta ai sensi della direttiva 2004/83/CE del Consiglio del 29 aprile 2004, cosi' come recepita dal decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e della direttiva 2005/85/CE del Consiglio del 1° dicembre 2005, cosi' come recepita dal decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, ovvero hanno chiesto il riconoscimento di tale protezione e sono ancora in attesa di una decisione definitiva; c) che chiedono di soggiornare in qualita' di ricercatori ai sensi dell'articolo 27-ter; d) che sono familiari di cittadini dell'Unione che hanno esercitato o esercitano il loro diritto alla libera circolazione in conformita' alla direttiva 2004/38/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, cosi' come recepita dal decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, e successive modificazioni; e) che beneficiano dello status di soggiornante di lungo periodo e soggiornano ai sensi dell'articolo 9-bis per motivi di lavoro autonomo o subordinato; f) che fanno ingresso in uno Stato membro in virtu' di impegni previsti da un accordo internazionale che agevola l'ingresso e il soggiorno temporaneo di determinate categorie di persone fisiche connesse al commercio e agli investimenti; g) che soggiornano in qualita' di lavoratori stagionali; h) che soggiornano in Italia, in qualita' di lavoratori distaccati, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettere a), g), ed i), in conformita' alla direttiva 96/71/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2006, cosi' come recepita dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 72, e successive modificazioni; i) che in virtu' di accordi conclusi tra il Paese terzo di appartenenza e l'Unione e i suoi Stati membri beneficiano dei diritti alla libera circolazione equivalente a quelli dei cittadini dell'Unione; l) che sono destinatari di un provvedimento di espulsione anche se sospeso".
La domanda per ottenere il nulla osta per i lavoratori altamente qualificati dovrà essere presentata dal datore di lavoro presso lo sportello unico per l'immigrazione, che si trova presso la Prefettura- Ufficio territoriale per il Governo e dovrà contenere, a pena di rigetto: "a) la proposta di contratto di lavoro o l'offerta di lavoro vincolante della durata di almeno un anno, per lo svolgimento di una attivita' lavorativa che richiede il possesso di una qualifica professionale superiore, come indicata al comma 1, lettera a); b) il titolo di istruzione e la relativa qualifica professionale superiore, come indicati al comma 1, lettera a), posseduti dallo straniero; c) l'importo dello stipendio annuale lordo, come ricavato dal contratto di lavoro ovvero dall'offerta vincolante, che non deve essere inferiore al triplo del livello minimo previsto per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria" (art. 27-quater, comma 5). Lo sportello unico per l'immigrazione convocherà il datore di lavoro ed, entro 90 giorni dalla presentazione della domanda suindicata, dovrà rilasciare il nulla osta al lavoro oppure comunicare il rigetto.
Il nulla osta potrà essere sostituito da una comunicazione del datore di lavoro "della proposta di contratto di lavoro o dell'offerta di lavoro vincolante, formulate ai sensi del comma 5, e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27, comma 1-ter, nel caso in cui il datore di lavoro abbia sottoscritto con il Ministero dell'interno, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un apposito protocollo di intesa, con cui il medesimo datore di lavoro garantisce la sussistenza delle condizioni previste dal comma 5 e dall'articolo 27, comma 1-quater. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente comma, il datore di lavoro deve dichiarare di non trovarsi nelle condizioni di cui al comma 10".
I casi di rifiuto della domanda di nulla osta sono, invece, i seguenti:
- "Il nulla osta al lavoro e' rifiutato ovvero, nel caso sia stato rilasciato, e' revocato se i documenti di cui al comma 5 sono stati ottenuti mediante frode o sono stati falsificati o contraffatti ovvero qualora lo straniero non si rechi presso lo sportello unico per l'immigrazione per la firma del contratto di soggiorno entro il termine di cui all'articolo 22, comma 6, salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore. Le revoche del nulla osta sono comunicate al Ministero degli affari esteri tramite i collegamenti telematici. Il nulla osta al lavoro e' altresi' rifiutato se il datore di lavoro risulti condannato negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per: a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attivita' illecite; b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis codice penale; c) reati previsti dall'articolo 22, comma 12" (art. 27-quater, commi 9 e 10);
- "Il permesso di soggiorno non e' rilasciato o il suo rinnovo e' rifiutato ovvero, nel caso sia stato concesso, e' revocato nei seguenti casi: a) se e' stato ottenuto in maniera fraudolenta o e' stato falsificato o contraffatto; b) se risulta che lo straniero non soddisfaceva o non soddisfa piu' le condizioni d'ingresso e di soggiorno previste dal presente testo unico o se soggiorna per fini diversi da quelli per cui lo stesso ha ottenuto il nulla osta ai sensi del presente articolo; c) se lo straniero non ha rispettato le condizioni di cui al comma 13; d) qualora lo straniero non abbia risorse sufficienti per mantenere se stesso e, nel caso, i propri familiari, senza ricorrere al regime di assistenza sociale nazionale, ad eccezione del periodo di disoccupazione" (art. 27-quater, comma 12).
- Stipula del contratto di soggiorno per lavoro (ai sensi dell'art. 5 - bis D.L. 01.10.1996 n. 510, convertito - con modificazioni - nella L. 28.11.1996 n.108);
- Comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro (ai sensi dell'art. 9-bis, comma 2, del D.L. 108/1996 sopra citato).
L'accesso al lavoro per i titolari di Carta Blu UE è escluso se "E' escluso l'accesso al lavoro se le attivita' dello stesso comportano, anche in via occasionale l'esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero attengono alla tutela dell'interesse nazionale. E' altresi' escluso l'accesso al lavoro nei casi in cui, conformemente alla legge nazionale o comunitaria vigente, le attivita' dello stesso siano riservate ai cittadini nazionali, ai cittadini dell'Unione o ai cittadini del SEE" (art. 27-quater, comma 14). I titolari di Carta Blu UE beneficiano dello stesso trattamento riservato ai cittadini italiani - in conformità alla normativa vigente -, fatta eccezione per l'accesso al lavoro per i primi due anni (ex art. 27 - quater, comma 13).
Al titolare di Carta Blu UE è consentito il ricongiugimento familiare, indipendentemente dalla durata del suo permesso di soggiorno. Ai familiari è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari.
Decorsi 18 mesi dal soggiorno legale in altro Stato membro, il titolare di Carta Blu UE - in caso di uscita temporanea dal territorio nazionale - potrà fare rientro in Italia senza necessità del visto, allo scopo di poter esercitare l'attività lavorativa alle condizioni previste dall'art. 27-quater D.L. n. 108/2012 sopra citato.
La nuova normativa ha, infine, introdotto l'art. 9 - ter - dal titolo "Status di soggiornante di lungo periodo-CE per i titolari di Carta blu UE" -, il quale stabilisce che "1. Lo straniero titolare di Carta blu UE rilasciata da un altro Stato membro ed autorizzato al soggiorno in Italia alle condizioni previste dall'articolo 27-quater, puo' chiedere al Questore il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, di cui all'articolo 9. 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica agli stranieri che dimostrino: a) di aver soggiornato, legalmente ed ininterrottamente, per cinque anni nel territorio dell'Unione in quanto titolari di Carta blu UE; b) di essere in possesso, da almeno due anni, di un permesso Carta blu UE ai sensi dell'articolo 27-quater. Le assenze dello straniero dal territorio dell'Unione non interrompono la durata del periodo di cui al presente comma e sono incluse nel computo del medesimo periodo quando sono inferiori a dodici mesi consecutivi e non superano complessivamente i diciotto mesi nel periodo di cui alla lettera a). 3. Ai titolari di Carta blu UE, in possesso dei requisiti previsti al comma 2, e' rilasciato dal questore un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, recante la dicitura, nella rubrica 'annotazioni', 'Ex titolare di Carta blu UE'. 4. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 e' revocato nelle ipotesi previste all'articolo 9, comma 7, lettere a), b), c) ed e), nonche' nel caso di assenza dal territorio dell'Unione per un periodo di ventiquattro mesi consecutivi. 5. Ai familiari dello straniero titolare di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, concesso ai sensi del presente articolo, in possesso di un valido documento, e' rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di famiglia ai sensi degli articoli 5, comma 3-sexies, e 30, commi 2 e 6, previa dimostrazione di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 29, comma 3. 6. Ai familiari dello straniero titolare di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo concesso ai sensi del presente articolo, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 9, comma 1, e' rilasciato il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo qualora abbiano soggiornato, legalmente ed ininterrottamente, per cinque anni nel territorio dell'Unione di cui gli ultimi due nel territorio nazionale". Roma, 05.08.2012 Avv. Daniela Conte Studio Legale Avv. Daniela Conte & Partners RIPRODUZIONE RISERVATA