La cedolare secca per i canoni di locazione degli immobili

Creato il 17 aprile 2011 da Mutuonews

Nel mese di marzo, il Governo ha varato un decreto legislativo in materia di federalismo fiscale; tra le tante disposizioni contenute, vogliamo sottolineare quelle relative alla fiscalità immobiliare.

Dal 7 aprile, giorno di entrata in vigore del decreto, il proprietario di un immobile o chi ha su di esso un diritto reale di godimento, può scegliere, in tema di tassazione dei redditi derivanti dall’attività di locazione, o di pagare secondo il vecchio regime ordinario o optare per il regime fiscale della cedolare secca.

Premesso che questa normativa è applicabile solo in materia di locazione di immobili ad uso residenziale e che i predetti immobili rientrano nella titolarità delle persone fisiche e non siano inquadrabili all’interno e nell’ottica di un’attività professionale eventualmente esercitata dal proprietario, esaminiamo la cedolare secca.

Il sistema fiscale della cedolare secca viene applicata sul canone di locazione annuo con una aliquota del 21% per i contratti a canone libero e del 19% per quelli a canone concordato.

Per gli inquilini questo sistema è vantaggioso perchè viene meno l’imposta di registro annua con un conseguente risparmio economico, altro vantaggio è quello in base al quale l’inquilino godrà della sospensione per un periodo corrisponde alla durata dell’opzione, della possibilità da parte del conduttore di aggiornare il canone a qualsiasi titolo, ancorché prevista dal contratto.

Come abbiamo specificato sopra, la cedolare secca è un sistema alternativo ed è nella facoltà del proprietario optare per questo sistema oppure no, se il proprietario decide di seguire questo sistema fiscale, deve  porre in essere una duplice comunicazione: la prima al fisco e la seconda all’inquilino.

Il nuovo regime fiscale prevede anche un severo inasprimento delle sanzioni amministrative che raddoppiano; a seconda dei casi, ossia omessa o infedele dichiarazione, potranno variare dal 240% al 480%, oppure dal 200% al 400% dell’importo evaso, non solo, non è previsto alcuno sconto della sanzione in caso di adesione o rinuncia del contribuente all’impugnazione dell’accertamento. L’obbiettivo è quello di porre fine al mercato degli affitti in nero.

In sintesi, il proprietario di un immobile ha due alternative:

  1. paga sui redditi da locazione un prelievo sostitutivo (del 19 o del 21 per cento);
  2. paga l’imposta calcolata con le ordinarie aliquote Irpef, che nella maggior parte dei casi è più pesante.

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