Conclusioni in chiaroscuro per la disciplina tricolore della
conciliazione obbligatoria. A trarle è la commissione europea nella
memoria consegnata alla Corte di giustizia in vista del verdetto che
dovrà verificare la compatibilità del decreto legislativo 28 del 2010
con le direttive comunitarie.
Così, il sistema di mediazione delineato dalla legislazione italiana è
censurato nella parte in cui «prevede che il mediatore possa e, a
volte, debba, senza che le parti possano opporvisi, formulare una
proposta di conciliazione che le parti sono indotte ad accettare per
evitare di incorrere in determinate sanzioni economiche».
Un sistema che non permette alle parti di esercitare il diritto di
decidere liberamente quando chiudere il procedimento di conciliazione e
che, alla commissione, non appare in linea con la ricerca consensuale
dell'accordo di mediazione.
Avere previsto delle sanzioni economiche (che per la commissione sono
rappresentate dall'esclusione dalla ripetizione delle spese processuale
sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta del
mediatore, nella sua condanna al rimborso di quelle sostenute dalla
parte soccombente, dalla condanna al pagamento di una somma pari al
contributo unificato dovuto per il giudizio) in grado di incidere sulla
libertà delle parti di mettere fine in qualsiasi momento al procedimento
di conciliazione ha come effetto quello di limitare in maniera
sproporzionata l'esercizio del diritto di accesso al giudice.
Perplessità anche per quanto riguarda il versante dei costi, dove le
spese per il procedimento di conciliazione potrebbero essere superiori a
quelle per il giudizio in tribunale. Toccherà però al giudice stabilire
caso per caso se i costi di una mediazione sono tali da essere
sproporzionati rispetto all'obiettivo di una composizione più economica
delle controversie.
Tutte osservazioni accolte con favore dal
presidente dell'Oua Maurizio de Tilla perché minano alla radice aspetti
chiave della disciplina nazionale. Tuttavia la Commissione sottolinea
come invece non sono in contrasto con le disposizioni comunitarie le
misure che sanzionano la parte che rimane contumace con la possibilità
per il giudice intervenuto successivamente di trarre argomenti di prova
dalla mancata partecipazione.
Promosso poi, ma solo quello, il pagamento punitivo del contributo
unificato. Come pure non appare censurabile la previsione di un periodo
di quattro mesi per lo svolgimento del tentativo di mediazione. Una
misura che non appare alla commissione tale da comportare un ritardo
nell'introduzione e nella definizione di un successivo giudizio. Spetta
però al giudice nazionale, anche in questo caso, valutare in ogni
singolo caso quando il ritardo (eventuale) può portare alla compressione
del diritto di accesso alla giurisdizione.
Avv. Calogero Lanzarone
Fonte: ilsole24ore.com
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La commissione Ue boccia le sanzioni della conciliazione
Creato il 14 luglio 2012 da Lanzaron @lanzaronPotrebbero interessarti anche :