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La prescrizione anticipata della lira decisa dal governo Monti è illegittima. Lo ha deciso la Corte Costituzionale che ha bocciato le norme con cui nel 2011, in deroga alla legge del 2002, si stabilì con decorrenza immediata la prescrizione anticipata delle lire ancora in circolazione a favore delle casse dello Stato per ridurre il debito pubblico.
Il testo della sentenza
Un tesoretto da 1,3 miliardi Con le norme del Governo Monti circa 300 milioni di banconote non furono più convertite in quanto venne meno la possibilità, fino a quel momento garantita, di poter convertire banconote e monete fino al 28 febbraio 2012. L’Erario portò a casa un tesoretto di circa 2.500 miliardi del vecchio conio, pari a un miliardo e 300 milioni di euro.La prescrizione anticipata era stata decisa dal governo Monti Nel 2002, infatti, la legge n. 289 aveva stabilito che fino al 28 febbraio 2012 chi avesse ancora posseduto lire avrebbe potuto ottenere dalla Banca d'Italia la conversione in euro. Ma il 6 dicembre 2011 il Governo Monti, con l'articolo 26 del decreto legge n. 201, in deroga alla legge del 2002, stabilì che «le lire ancora in circolazione si prescrivono a favore dell'Erario con decorrenza immediata» e che «il relativo controvalore è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnato al fondo per l'ammortamento dei titoli di stato». L’articolo 26, «Prescrizione anticipata delle lire in circolazione», recita così: «1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1 ed 1 bis, della legge 7 aprile 1997, n. 96, e all'articolo 52-ter, commi 1 ed 1 bis, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, lebanconote, i biglietti e le monete in lire ancora in circolazione si prescrivono a favore dell'Erario con decorrenza immediata ed il relativo controvalore è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al Fondo ammortamento dei titoli di Stato».Violato l’articolo 3 della Costituzione La Consulta ha rilevato che sussiste la violazione dell'articolo 3 della Costituzione, inerente i principi di «tutela dell'affidamento e di ragionevolezza». Secondo i giudici delle leggi, «non è dubitabile che il quadro normativo preesistente alla disposizione denunciata di incostituzionalità fosse tale da far sorgere nei possessori di banconote in lire la ragionevole fiducia nel mantenimento del termine fino alla sua prevista scadenza decennale, come disposto, sia dalla norma sulla prescrizione delle banconote cessate dal corso legale, sia dalla norma che prevede il diritto di convertire le banconote in euro presso le filiali della Banca d'Italia. Il fatto che, al momento dell'entrata in vigore della disposizione censurata, fossero già trascorsi nove anni e nove mesi circa dalla cessazione del corso legale della lira - si legge nella sentenza n. 216 depositata oggi - non è idoneo a giustificare il sacrificio della posizione di coloro che, confidando nella perdurante pendenza del termine originariamente fissato dalla legge, non avevano ancora esercitato il diritto di conversione in euro delle banconote in lire possedute». Censurabile l’improvviso intervento del Legislatore Il lungo tempo trascorso senza alcuna modifica dell'assetto normativo regolatore del rapporto, aggiunge la Corte, «rende anzi ancora più evidente il carattere certamente consolidato della posizione giuridica dei possessori di banconote in lire e della loro legittima aspettativa a convertirle in euro entro il termine che sarebbe venuto a scadenza il 28 febbraio 2012 e tanto più censurabile l'improvviso intervento del legislatore su di esso».Nemmeno l’interesse dello Stato alla riduzione del debito pubblico giustifica un intervento così radicale Nemmeno la «sopravvenienza dell'interesse dello Stato alla riduzione del debito pubblico, alla cui tutela è diretto l'intervento legislativo nell'ambito del quale si colloca anche la norma denunciata», rilevano i giudici costituzionali, «può costituire adeguata giustificazione di un intervento così radicale in danno ai possessori della vecchia valuta, ai quali era stato concesso un termine di ragionevole durata per convertirla nella nuova: se l'obiettivo di ridurre il debito può giustificare scelte anche assai onerose e, sempre nei limiti della ragionevolezza e della proporzionalità, la compressione di situazioni giuridiche rispetto alle quali opera un legittimo affidamento, esso non può essere perseguito senza una equilibrata valutazione comparativa degli interessi in gioco e, in particolare, non può essere raggiunto trascurando completamente gli interessi dei privati, con i quali va invece ragionevolmente contemperato».Giudizio di legittimità promosso dal Tribunale ordinario di Milano Il giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 26 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), è stato promosso dal Tribunale ordinario di Milano – sezione specializzata in materia di impresa, nel procedimento vertente tra M.M. ed altri e la Banca d'Italia ed altro. (Fonte: Il Sole 24 Ore)