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La Corte di Cassazione ha dato il via libera alla clausola contrattuale contenuta nei contratti di assicurazione, che prevede l’esperimento di una perizia in caso di disaccordo sull’indennizzo.

Creato il 24 gennaio 2011 da Zero39

Segnalazione e nota dell’Avv. Marilena Stefania Mele, membro dell’Associazione “Zero39 all professional services in one network”

La perizia contrattuale si ha quando le parti devolvono al terzo, o ai terzi, scelti per la loro particolare competenza tecnica, non già la risoluzione di una controversia giuridica, ma la formulazione di un apprezzamento tecnico che preventivamente si impegnano ad accettare come diretta espressione della loro determinazione volitiva.

Quindi, qualora il contratto di assicurazione preveda il ricorso ad una perizia in caso di disaccordo, la tutela giurisdizionale è sospesa fino alla conclusione della procedura, anche nel caso in cui la clausola non si stata specificamente sottoscritta.

Tale clausola, dunque, non deroga la competenza del giudice ordinario e per tali ragioni non potrà essere considerata compromissoria ai sensi dell’art. 1341 co. II del Codice Civile, che definisce tali quelle clausole che “… sanciscono a carico dell’altro contraente deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria”.

Al riguardo recentemente la Corte di Cassazione sez III con sentenza del 17.12.2010 n. 25643 ha affermato che la clausola di un contratto di assicurazione che preveda il ricorso a una perizia, in caso di disaccordo sull’indennizzo, sospende la tutela giurisdizionale e non ha bisogno di specifica sottoscrizione. Pertanto solo al termine della procedura contrattualmente prevista il giudice potrà pronunciarsi sul quantum da liquidare all’infortunato e se liquidarlo. La domanda giudiziale proposta prima della chiusura di tale procedura sarà considerata improponibile.

Corte di Cassazione sez. III 17 dicembre 2010 n. 25643

Svolgimento del processo:

con ricorso promosso da M.E.,;

- ricorrente -

contro

la Compagnia XXX;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 635/2005 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, Sezione Civile, emessa il 18/05/2005, depositata il 08/07/2005;

Con tale sentenza la Corte d’appello dell’Aquila ha confermato la decisione del tribunale di Pescara dell’11 settembre 2002, la quale aveva dichiarato inammissibile la domanda di M. E., intesa ad ottenere i danni subiti a seguito di incendio dalla propria edicola di giornali, assicurata presso la Compagnia XXX, sul rilievo che il contratto di assicurazione – stipulato con la compagnia di assicurazioni – prevedeva il ricorso ad una perizia contrattuale, con deferimento ad un collegio di periti, in caso di disaccordo sull’indennizzo da liquidare per il sinistro.

In tale clausola, sottolineano i giudici di appello, doveva considerarsi insita la temporanea rinuncia alla tutela della giurisdizione ordinaria dei diritti nascenti dal rapporto contrattuale.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione M., con unico motivo, illustrato da memoria.

Resiste la compagnia di assicurazione con controricorso.

Con l’unico motivo la ricorrente denuncia omessa, nonchè insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, relativo alla inesistenza di alcuna offerta risarcitoria da parte della compagnia assicuratrice.

La decisione della Corte aquilana si basava sulla premessa che la compagnia di assicurazione avesse avanzato una proposta di risarcimento, che la M. aveva rifiutato ritenendola insufficiente a risarcire tutti i danni subiti in conseguenza dell’incendio.

In realtà, non vi era prova che la società avesse avanzato una proposta di indennizzo (che la stessa compagnia asseriva di aver rivolto a persona diversa dall’assicurata: il marito della M.).

La decisione impugnata aveva omesso qualsiasi rilievo su questo punto fondamentale.

Era, dunque, mancato – osserva conclusivamente la ricorrente – qualsiasi accertamento in ordine alla esistenza del presupposto necessario per ritenere operante la deroga alla giurisdizione ordinaria.

Osserva il Collegio:

le censure di vizi della motivazione, proposte dalla ricorrente, sono inammissibili.

Con motivazione adeguata i giudici di appello hanno accertato che la società di assicurazione aveva avanzato una proposta di risarcimento alla M., che la aveva rifiutata, ritenendola inadeguata. I giudici di appello hanno accertato che la compagnia aveva accettato di risarcire il sinistro e che l’unico disaccordo riguardava, appunto, il “quantum” del risarcimento.

In conseguenza di ciò, con motivazione che sfugge a qualsiasi censura, la Corte territoriale ha concluso che correttamente già il Tribunale aveva ritenuto che la domanda dinanzi al giudice ordinaria fosse temporaneamente improponibile.

Si richiama la giurisprudenza di questa Corte,secondo la quale:

Nella clausola di un contratto di assicurazione contro gli infortuni, che preveda una perizia contrattuale (con il deferimento ad un collegio di esperti degli accertamenti da espletare in base a regole tecniche e con l’impegno di accettarne le conclusioni come diretta espressione della volontà dei contraenti), è insita la temporanea rinunzia alla tutela giurisdizionale dei diritti nascenti dal rapporto contrattuale, nel senso che, prima e durante il corso della procedura contrattualmente prevista, le parti stesse non possono proporre davanti al giudice le azioni derivanti dal suddetto rapporto. Tra l’altro, tale clausola non ha, neppure, carattere compromissorio o, comunque, derogativo della competenza del giudice ordinario, e non rientra, pertanto, fra quelle da approvarsi specificamente per iscritto a norma degli artt. 1341 e 1342 cod. civ.” (Cass. 22 maggio 2007 n. 11876).

“Nella clausola di un contratto di assicurazione, che preveda una perizia contrattuale (con il deferimento ad un collegio di esperti di accertamenti da farsi in base a regole tecniche e con l’impegno ad accettarne le conclusioni come diretta espressione della volontà dei contraenti), è insita la temporanea rinunzia alla tutela giurisdizionale dei diritti nascenti dal rapporto contrattuale, nel senso che, prima e durante il corso della procedura contrattualmente prevista, le parti stesse non possono proporre davanti al giudice le azioni derivanti dal suddetto rapporto” (Cass. 21 maggio 1999 n. 4954, 13 aprile 1999 n. 3609, 26 febbraio 1999 n. 1680, 11 novembre 1994 n. 9459; Cfr. anche Cass. 5 aprile 1984 n. 2195; 22 ottobre 1981 n. 5544; in questo senso, cfr. anche Cass. 22 ottobre 2002 n. 14909, erroneamente indicata come precedente difforme dalla ricorrente).

Appare, da ultimo, opportuno rilevare che la temporanea improponibilità della domanda – dichiarata dalla sentenza impugnata e prima ancora dal Tribunale – concerne tutte le azioni derivanti dal contratto di assicurazione, e quindi sia la domanda dell’assicurata di pagamento dell’indennizzo, sia quella di risarcimento del danno per inadempimento a detto obbligo di pagamento (pp. 4 e 5 sentenza impugnata).

Non assume, quindi, alcun rilievo la qualificazione della domanda proposta dalla M., al fine di superare la temporanea preclusione dell’azione giudiziaria, derivante dal mancato espletamento della perizia contrattualmente prevista.

Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro 1.700,00 (millesettecento/00) di cui Euro 1.500,00 (millecinquecento/00) per onorari di avvocato, oltre spese generali ed accessori di legge.

Avv. Marilena Stefania Mele

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