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La delega in materia ambientale

Da B2corporate @b2corporate
Ricollegandosi al precedente articolo sulla responsabilità del proprietario incolpevole relativamente alle passività ambientali, passiamo ad analizzare lo strumento della  delega in materia ambientale.
La delega in materia ambientale riveste un duplice vantaggio: da una parte, può essere utilizzata come strumento di monitoraggio (per es.   di un portafoglio di immobili)  per non incappare o cercare di evitare di non incappare in passività ambientali, e, dall’altra, cercare di attenuare le responsabilità dei vertici aziendali nel caso accadano tali eventi.
Evitiamo, in quest’ occasione, di analizzare disquisizioni tecniche ed orientamenti giurisprudenziali  in materia di  responsabilità ambientali del proprietario incolpevole, tenendo ben presente però che l’orientamento giurisprudenziale più recente riconosce che vi sia comunque da parte del proprietario un obbligo di vigilanza da parte dello stesso sul suo terreno/immobile per garantire il rispetto della normativa ambientale.
Alla stregua di tale orientamento consideriamo norme di buon senso, il monitoraggio dei portafogli degli immobili, attraverso l’uso di deleghe ambientali, delegando a tal scopo  professionisti del settore che possono analizzare le passività ambientali ed evidenziare le situazioni di potenziale pericolo per l’Ente.
Un altro vantaggio, come sopra espresso, della delega ambientale, in questo alla stessa stregua della c.d. delega sulla sicurezza di cui al D.Lgs.81/2008, è quello di attenuare, se ben strutturata  applicata, e con autonomo potere di spesa, la responsabilità dei vertici aziendali dell’Ente nei confronti della diretta responsabilità ambientale in cui vanno esplicitamente incontro i vertici stessi in casi simili.
Considerando  il contesto ambientale, e calandolo nella realtà immobiliare, sarebbero delegabili il monitoraggio degli immobili o dei fondi locati o dati in leasing, per consentire che i  soggetti delegati nell’ambito della loro delega professionale funzionino quali sentinelle e procedano quale campanello d’allarme sulle situazioni di pericolo e  sulle possibili potenziali passività ambientali in essere o percepite e propongano le prime soluzioni di campo volte in primo luogo ad ammonire i conduttori o i soggetti che stanno godendo l’immobile e tutelandosi nei confronti degli organi competenti come l’Asl, e gli Enti Locali ed evitando comportamenti pericolosamente omissivi.
Con riferimento ai requisiti ed ai poteri del delegato, tale soggetto deve possedere tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate.
Il delegato deve essere tecnicamente in grado di svolgere le attività relative alla delicata funzione in materia di delega ambientale, pena la piena responsabilità del delegante.
Infatti in giurisprudenza è stato affermato che “In materia di tutela dall'inquinamento, anche nelle imprese di grandi dimensioni, nel caso di delega, sussiste sempre la possibilità della responsabilità anche del delegante almeno in due casi: uno oggettivo, allorché l'inquinamento sia riconducibile a cause strutturali dovute a scelte generali; l'altro soggettivo, allorché il dovere generale di controllo, secondo diligenza e prudenza, non sia stato esercitato dal delegante sulla attività o inattività del delegato" (Cass. pen., sez. III, 3 dicembre 1999, n. 422).
Gran parte degli illeciti ambientali risiedono sovente in comportamenti che non sono il frutto di negligenza, imprudenza, imperizia o violazione di norme, ma sono il risultato di una scelta o più precisamente in una scelta di non agire conseguenza dell’inerzia.
Per evitare tali criticità e per non affidarsi al pericolo di incappare in una giurisprudenza con decisioni spesso di segno opposto l’una dall’altra è necessario prevenire tali condotte in assoluto.
Questo permette all’ Ente di approcciare ad es. il monitoraggio degli immobili adeguandosi al principio c.d. precauzionale, per il quale si affronta la problematica ex ante e non ex post, non solo su criteri di assoluta pericolosità ambientale ma  anche attraverso indici di buona probabilità di avveramento.
Consideriamo poi,  non meno importante l’aspetto economico della vicenda.
Per fare l’esempio precedente, nelle transazioni immobiliari quando si trasferisce la proprietà si trasferiscono anche i rischi ambientali in esso contenuti (quali ad es.  l’amianto).
In tal caso non sono rari i casi di azioni di responsabilità dell’acquirente nei confronti dell’alienante l’immobile per problematiche relative a passività ambientali taciute o incolpevolmente ignorate e non gestite.
Conoscere perfettamente lo status delle passività ambientali nelle transazioni è anch’esso importante per evitare contestazioni e anti economici contenziosi futuri con danni d’immagine correlati, soprattutto alla luce di una sempre più elevata sensibilità ambientale della comunità.
Avv. Massimiliano Bettoni -  Studio Legale MaBe

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