La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2948 del 10 febbraio 2014, chiarisce che la determinazione dell’assegno divorzile, alla stregua dell’art. 5, legge n. 898/70, così come modificato dalla legge n. 74/87, è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti in vigenza di separazione dei coniugi. Conseguentemente, anche se negli accordi di separazione è stato pattuito che nessun assegno venga versato dal marito per il mantenimento della moglie, è comunque il giudice a dover procedere alla verifica del rapporto delle attuali condizioni economiche delle parti con il pregresso stile di vita coniugale e decidere poi sull’eventuale diniego dell’assegno divorzile.
Corte di Cassazione, sez. I Civile, 10 febbraio 2014, n. 2948
Teramo, 11 Febbraio 2014 Avv. Annamaria Tanzi
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