La nozione di soccombenza reciproca, volta a consentire la compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali ai sensi dell’art. 92, comma 2, c.p.c., può ricorrere, anche in relazione al principio di causalità, qualora vi sia: una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti; l’accoglimento parziale dell’unica domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri; quando la parzialità dell’accoglimento sia meramente quantitativa e riguardi una domanda articolata in un unico capo.
Cassazione Civile, Sez. VI, Ord. 04 Gennaio 2013, n. 134
Teramo, 19 Gennaio 2013 Avv. Annamaria Tanzi
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