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LA DOMANDA DI DANNI PER PERDITA DI CHANCE VA DISTINTA DA QUELLA PER DANNI FUTURI – nota a cura dell’Avv. Stefano Dalle Mura, coordinatore della sezione ” consumatori” dell’Associazione zero39

Creato il 19 gennaio 2011 da Zero39

La chance è una forma di danno che può essere definita come occasione favorevole di conseguire un risultato vantaggioso, sotto il profilo dell’incremento di un’utilità o della sua mancata diminuzione, diversa dalla mera aspettativa di fatto.
La domanda per perdita di chance va distinta da quella di danno futuro, posto che la prima riguarda la perdita della possibilità di raggiungere il risultato sperato ed attiene al danno emergente, mentre la seconda riguarda il mancato raggiungimento del risultato ed attiene al lucro cessante.
La perdita di chance è risarcibile indipendentemente dalla dimostrazione che la concreta utilizzazione della chance avrebbe presuntivamente o probabilmente determinato la consecuzione del vantaggio, essendo sufficiente anche la sola possibilità di tale consecuzione: l’idoneità della chance a determinare presuntivamente o probabilmente ovvero solo possibilmente la detta conseguenza è, viceversa, rilevante soltanto ai fini della concreta individuazione e quantificazione del danno, da effettuarsi eventualmente in via equitativa, posto che nel primo caso il valore della chance è certamente maggiore che nel secondo e, quindi, lo è il danno per la sua perdita, che, del resto, in presenza di una possibilità potrà anche essere escluso, all’esito di una valutazione in concreto della prossimità della chance rispetto alla consecuzione del risultato e della sua idoneità ad assicurarla.

Tribunale di Piacenza 11.01.2011, n. 11, Giudice Morlini

Un’interessante sentenza di merito che pone l’accento su una delle problematiche maggiori in materia di richiesta risarcitoria del consumatore per perdita di chance: quella della prova della medesima.

Il Giudice del Tribunale di Piacenza ha ben evidenziato come la perdita di occasione favorevole non sia da identificarsi in assoluto con i danni conseguenti ad un evento lesivo, ed in particolare con la fattispecie del “lucro cessante” o mancato guadagno, essendo dalla medesima distinta ed anche eventualmente cumulabile.

Un punto a favore dei consumatori che potrebbe trovare risvolti applicativi nelle cause in materia di ” cattivi investimenti finanziari”

Avv. Stefano Dalle Mura


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