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La firma su fatture e documenti di trasporto presuppone il rapporto di lavoro
Creato il 16 marzo 2012 da Studiocassaro
In materia di lavoro subordinato, la Corte di Cassazione ha chiarito che, le dichiarazioni rese da soggetti in sede di verifica ispettiva e l’esistenza di fatture e documenti di accompagnamento della merce da loro firmate, confermano la natura subordinata del rapporto esistente con l’azienda, in altre parole per i soggetti sorpresi dagli ispettori dell’INPS ad operare all'interno dei locali dell’azienda e che hanno firmato i documenti fiscali riguardanti la movimentazione delle merci acquistate dal datore di lavoro, sussiste un rapporto di dipendenza con lo stesso.Questo è il principio contenuto nella sentenza n. 3860 del 12 marzo 2012, nella quale la Suprema Corte ha specificato che il datore che non ha denunziato tali rapporti di lavoro deve pagare i contributi richiesti dall'ente previdenziale più le somme aggiuntive.