DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
l’11 giugno 2009 (v. stampato Senato n. 1611)
il testo approvato dal Senato reca modifiche al comma 29 dell’articolo 1, in base alle quali si precisa che i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica sono compresi nell’ambito dei siti informatici ai quali è esteso l’obbligo di rettifica delle informazioni ritenute non veritiere o lesive della reputazione dei soggetti coinvolti, mediante la pubblicazione, entro quarantotto ore dalla richiesta, delle dichiarazioni o rettifiche con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono;
la formulazione del testo, come modificato dal Senato, non esclude il rischio, già evidenziato nel parere espresso dalla Commissione sul disegno di legge in prima lettura presso la Camera dei deputati, che l’obbligo di rettifica ricada, per la generalità dei siti informatici, piuttosto che sugli autori dei contenuti diffamatori, sui gestori di piattaforme che ospitano contenuti realizzati da terzi, i quali, in considerazione del volume dei contenuti ospitati dalla piattaforma, non sarebbero in grado di far fronte a tale obbligo;
occorre invece ribadire l’esigenza che l’obbligo di rettifica, di cui all’articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, come modificato dal comma 29 dell’articolo 1 del disegno di legge in esame, sia riferito esclusivamente ai giornali e periodici diffusi per via telematica e soggetti all’obbligo di registrazione di cui all’articolo 5 della citata legge n, 47 del 1948;
Per la stampa non periodica l’autore dello scritto, ovvero i soggetti di cui all’articolo 57-bis del codice penale, provvedono, su richiesta della persona offesa, alla pubblicazione, a proprie cura e spese su non più di due quotidiani a tiratura nazionale indicati dalla stessa, delle dichiarazioni o delle rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro reputazione o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto di rilievo penale. La pubblicazione in rettifica deve essere effettuata, entro sette giorni dalla richiesta, con idonea collocazione e caratteristica grafica e deve inoltre fare chiaro riferimento allo scritto che l’ha determinata»
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