Magazine Ecologia e Ambiente

La legge esiste…. basterebbe applicarla …

Creato il 23 febbraio 2011 da Marko

… si parla tanto di ambiente, di tutela e di salvaguardia ma per conoscere a fondo l’argomento, forse bisognerebbe conoscere bene anche la parte dei decreti legislativi scritti nero su bianco… anche perchè conoscendo la legge si fa anche più paura ….il decreto in questione è il Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 Decreto legislativo recante disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole
(G.U. n. 124 del 29 maggio 1999, s.o. n. 101/L)

parallelo alla più nota Legge Merli Legge 319_76 – Norme tutela acque da inquinamento;

vi allego link e file .pdf per chi volesse dare un occhiata e vi cito la parte diciamo più rappresentativa… le sanzioni:

279. Sanzioni
(articolo così modificato dall’articolo 3, comma 13, d.lgs. n. 128 del 2010)

1. Chi inizia a installare o esercisce uno stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continua l’esercizio con l’autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata è punito con la pena dell’arresto da due mesi a due anni o dell’ammenda da 258 euro a 1.032 euro. Con la stessa pena è punito chi sottopone uno stabilimento ad una modifica sostanziale senza l’autorizzazione prevista dall’articolo 269, comma 8. Chi sottopone uno stabilimento ad una modifica non sostanziale senza effettuare la comunicazione prevista dall’articolo 269, comma 8, è assoggettato ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 1.000 euro, alla cui irrogazione provvede l’autorità competente.

2. Chi, nell’esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall’autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all’articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall’autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell’autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.

3. Chi mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un’attività senza averne dato la preventiva comunicazione prescritta ai sensi dell’articolo 269, comma 6, o ai sensi dell’articolo 272, comma 1, è punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda fino a 1.032 euro.

4. Chi non comunica all’autorità competente i dati relativi alle emissioni ai sensi dell’articolo 269, comma 6, è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a 1.032 euro.

5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell’arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell’aria previsti dalla vigente normativa.

6. Chi, nei casi previsti dall’articolo 281, comma 1, non adotta tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni è punito con la pena dell’arresto fino ad un anno o dell’ammenda fino a 1.032 euro.

7. Per la violazione delle prescrizioni dell’articolo 276, nel caso in cui la stessa non sia soggetta alle sanzioni previste dai commi da 1 a 6, e per la violazione delle prescrizioni dell’articolo 277 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 15.493 euro a 154.937 euro.All’irrogazione di tale sanzione provvede, ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la diversa autorità indicata dalla legge regionale. La sospensione delle autorizzazioni in essere è sempre disposta in caso di recidiva.

ecco questo per darvi solo un’idea che la legge esiste, ce qualcuno che si preoccupa della cosa, e tutto scritto e ben documentato…certo il decreto si riferisce ad impianti ,scarichi,reflui ecc ma  la domanda che rimane è… PERCHE’ NESSUNO INTERVIENE E CONTROLLA….?perchè siamo in italia il paese dei quaquaraqà.. perchè se mandi una mail alla regione non ti rispondono… e via così ..prendono e ti cestinano… questo il risultato….

LA LEGGE ESISTE…. BASTEREBBE APPLICARLA …

 

TORINO 2011 – SCALA DEI MURAZZI

LA LEGGE ESISTE…. BASTEREBBE APPLICARLA …

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/1999_0152.htm#59

http://www.fgcoop.com/normativa/ACQUA-Legge319-1976.pdf

a breve farò un po di giri a controllare un po di punti strategici della città…. a breve CIOCCOLATO’ e 150 ANNI DELL’UNITà D’ITALIA…. scomettiamo che puliscono tutto?….VINCO IO…….


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