L’aborto sì, l’aborto no. L’aborto nì. Io sono per il diritto d’aborto classe nì. Nel senso che ritengo l’aborto una forma di omicidio bell’e buono, ma che non può essere evitato quando la gravidanza mette in pericolo la vita della gestante. In altre parole, ritengo legittimo – da un punto di vista etico e morale – il cosiddetto aborto terapeutico o salva-vita.
Non così per le altre forme di aborto, le quali rispondono invece a una forma di egoismo in pieno contrasto con il diritto alla vita sancito dalla nostra Costituzione e dalle convenzioni internazionali. Non è accettabile, in altri termini, che nel nostro paese si possa abortire per il sol fatto che non si desidera un figlio, ovvero perché questo disturberebbe il normale trantran di vita della madre, ovvero ancora perché è considerato un ostacolo alla realizzazione di ben altri progetti di vita.
In ogni caso, l’aborto è un tema delicato che genera contrasti poiché è chiaro che siamo davanti a un omicidio legalizzato. E per quanto i suoi sostenitori ci dicano che così non è, la loro è semplicemente una finzione giuridica volta a giustificare un istituto sgradevole ed eticamente aberrante. La vita infatti è vita fin dal momento del concepimento.
Così deve averla pensata il giudice tutelare del Tribunale di Spoleto, il quale qualche tempo fa ha sollevato l’ennesima questione di costituzionalità sulla legge 194 del 1978, e precisamente sull’art. 4 che così recita:
Per l’interruzione volontaria della gravidanza entro i primi novanta giorni, la donna che accusi circostanze per le quali la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la sua salute fisica o psichica, in relazione o al suo stato di salute, o alle sue condizioni economiche, o sociali o familiari, o alle circostanze in cui è avvenuto il concepimento, o a previsioni di anomalie o malformazioni del concepito, si rivolge ad un consultorio pubblico istituito ai sensi dell’articolo 2, lettera a), della legge 29 luglio 1975 numero 405, o a una struttura socio-sanitaria a ciò abilitata dalla regione, o a un medico di sua fiducia.
La norma in questione è il cardine… il cuore della legge sull’aborto. Il nostro giudice ritiene la norma incostituzionale sulle seguenti basi:
- In ragione di una Sentenza della Corte di Giustizia Europea, la quale definisce l’embrione come «soggetto da tutelarsi in assoluto», ovvero a prescindere dal diritto di autodeterminazione della donna sul proprio corpo.
- In ragione di un contrasto con la nostra Costituzione: sia con i principi espressi nell’articolo 2 Cost., che tutela i diritti inviolabili dell’uomo e dunque quello della vita, e sia con l’articolo 32 Cost. che tutela il diritto alla salute.
In sintesi, il ragionamento del giudice è questo: siccome la Corte di Giustizia Europea tutela l’embrione come soggetto umano a prescindere dal diritto di autodeterminazione della donna sul proprio corpo, la legge 194, art. 4, viola i principi sanciti dalla Corte di Giustizia Europea, e altresì contrasta con gli artt. 2 e 32 della nostra carta costituzionale, i quali stabiliscono il diritto alla vita dell’essere umano (ivi compreso l’embrione) e il suo diritto alla salute.
In fin dei conti le ragioni del giudice non sono poi così peregrine. Il diritto di autodeterminazione della donna sul proprio corpo non ha niente a che vedere con l’embrione il quale è sì ospitato nel corpo femminile ma non ne è parte integrante (come se fosse un organo vitale). L’embrione è una forma di vita a se stante rispetto all’organismo ospite, e affermare che l’aborto sia basato su tale diritto è illogico oltreché in effettivo contrasto con i diritti fondamentali e inalienabili degli esseri umani.
Link Sponsorizzati
Chiaramente il fronte abortista, alla notizia (la Corte Costituzionale deciderà il 20 giugno prossimo), è subito salito sulle barricate per difendere la legge, definendo – per dirla con Emma Bonino – quella del giudice di Spoleto una questione di costituzionalità «ideologica» e una «forzatura giuridica e interpretativa inaudita», in quanto «la definizione della Corte europea è legata al divieto di brevettabilità del prodotto della ricerca sulle staminali embrionali».
Non sono affatto d’accordo. La verità è questa: se esiste una forzatura interpretativa della 194 e della Sentenza della Corte di Giustizia Europea, pare essere proprio quella della Bonino, la quale ha dimostrato di non conoscere i meccanismi della scienza giuridica. I principi generali infatti prescindono dal contesto in cui vengono espressi. Se la Corte di Giustizia Europea ha affermato che l’embrione è “soggetto da tutelarsi in assoluto”, è irrilevante che questa affermazione sia stata fatta nel contesto della brevettabilità del prodotto della ricerca sulle staminali embrionali. È invece fondamentale e persino “rivoluzionario” che la Corte abbia riconosciuto l’embrione come soggetto autonomo, da tutelarsi in assoluto.
In ogni caso, la Bonino stia tranquilla. Credo che la Corte Costituzionale difficilmente cancellerà la legge 194 del 1978. La salverà, così come ha salvato molte altre leggi dello Stato sulle quali gravavano e gravano sospetti di incostituzionalità. Il motivo è semplice: la dichiarazione di incostituzionalità della norma o anche una dichiarazione interpretativa di rigetto che vada nella direzione prospettata dal giudice di Spoleto, creerebbe un pericoloso vuoto normativo nel settore in un momento delicato come quello attuale, nel quale l’Italia sta vivendo ben altri drammi.
di Martino © 2012 Il Jester