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La legge sulla dislessia: i contenuti

Da Rossellagrenci

LA LEGGE SULLA DISLESSIA: I CONTENUTI

Da ieri c’è un gran fermento fra i genitori e i dislessici che, tanto a lungo e fortemente, hanno voluto la legge approvata ieri. Io per prima sono già da circa 5 anni che, come genitore e logopedista, ho contribuito alla causa attraverso la formazione degli insegnanti, la sensibilizzazione e la petizione online che fino ad ieri è stata un canale attivo per avvicinare tanta gente alla questione “dislessia”.
Anche in questo blog ho più volte chiesto di firmare la petizione e informato su questa legge, che tanto si è fatta attendere.

Il Presidente dell’AID (Associazione italiana dislessia) Rosabianca Leo afferma che “C’è soddisfazione perché l’approvazione giunge dopo un lungo iter normativo che attesta l’esistenza ed estende la tutela legale per i circa 350.000 ragazzi, pari al 5% della popolazione in età scolare, che sono affetti da questi disturbi”. La legge, per cui sarà previsto un finanziamento di 2 milioni di euro complessivi per gli anni 2010-2011, sancisce il diritto a usufruire dei provvedimenti compensativi e dispensativi lungo tutto il percorso scolastico compresa l’Università e assicura la preparazione degli insegnanti e dei dirigenti scolastici. Per le famiglie sarà inoltre garantita la possibilità di usufruire di orari di lavoro flessibili. Inoltre, qualora non sia disponibile effettuare diagnosi presso le strutture del Ssn, la legge dà la possibilità di effettuarle presso strutture accreditate.

Ma casa dice la legge?

Dopo la definizione dei termini dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia evidenziati nel primo articolo del ddl, nel secondo punto del testo vengono evidenziate le finalità che si prefigge la norma tra cui la promozione del successo scolastico, anche attraverso misure didattiche di supporto, la garanzia di una formazione adeguata che promuova lo sviluppo delle potenzialità anche attraverso la preparazione degli insegnanti e la sensibilizzazione dei genitori nei confronti delle problematiche legate ai DSA. Durante il percorso formativo (art. 4) anche i docenti dovranno possedere un’adeguata preparazione didattica, metodologica e valutativa in merito alle problematiche relative ai DSA. Altro aspetto è quello che riguarda la diagnosi (art. 3) che dovrà essere effettuata nell’ambito dei trattamenti specialistici già assicurati dal Ssn a legislazione vigente e sarà comunicata dalla famiglia alla scuola di appartenenza dello studente. Le regioni nel cui territorio non sia possibile effettuare la diagnosi nell’ambito dei trattamenti specialistici erogati dal Ssn possono prevedere, nei limiti delle risorse, che la medesima diagnosi sia effettuata da specialisti o strutture accreditate. Rilevante, poi, l’articolo 5 che mette nero su bianco le misure educative e le didattiche di supporto come l’uso di una didattica individualizzata e personalizzata o l’introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, nonché misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere. È previsto pure per l’insegnamento delle lingue straniere, l’uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale. Agli studenti con DSA, inoltre, sono garantite, durante il percorso di istruzione e di formazione scolastica e universitaria, adeguate forme di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne gli esami di Stato e di ammissione all’università nonché gli esami universitari. Misure anche per i familiari (art. 6) che potranno usufruire di orari di lavoro flessibili. Nell’articolo 7, invece, viene indicato come a quattro mesi dall’entrata in vigore della legge, attraverso un decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede ad emanare linee guida per la predisposizione di protocolli regionali, da stipulare entro i successivi sei mesi. All’articolo 8 viene evidenziato come sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e province autonome che dovranno entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge provvedere a dare attuazione alle disposizioni della legge stessa.

Qui trovate il testo della legge del 29 settembre 2010: Nuove norme in materia di difficoltà specifiche di apprendimento.

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