Il 17 aprile 2012 la Camera dei deputati ha approvato il ddl n. 1994 recante "Disposizioni in materia di professioni non organizzate in ordini o collegi". Per la prima volta nella storia della politica italiana in un ramo del parlamento si è parlato di Associazioni professionali, quelle per le quali oltre dieci anni fa è stato fondato il CoLAP - Coordinamento Libere Associazioni Professionali - impegnato da sempre per una loro regolamentazione.
Un quadro normativo composto da 11 articoliche testimoniano l'avvio di una piccola ma importantissima rivoluzione per il nostro Paese. Prima di tutto il riconoscimento legislativo di un settore professionale che coinvolge quasi 4 milioni di professionistie fino ad oggi trascurato dalle istituzioni nonostante le sue potenzialità in termini di innovazione e crescita. Per la prima volta si può affermare, anche giuridicamente, che le professioni in Italia non sono solo quelle normate, rappresentate dagli ordini professionali, ma anche quelle afferenti al libero mercato rappresentate dalle associazioni professionali. Una legge che ha l'obiettivo di garantire l'utenza e valorizzare le competenze dei professionisti associativi.
Articolo 1 e 2: ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI
le attività professionali non regolamentate restano libere, libera resta la possibilità di aderire ad un'associazione e libera resta la struttura e l'organizzazione interna delle associazioni. Le associazioni si propongono di valorizzare le competenze degli associati, diffondere tra essi il rispetto delle regole deontologiche, favorendo la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza.
Articolo 4 e 5: REQUISITI DELLE ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI
le associazioni devono possedere una serie di requisiti ( democraticità, deontologia, capacità tecnico scientifiche, formazione permanente, etc.) resi pubblici anche attraverso i loro sito internet per poter essere individuate tra quelle iscritte nell'elenco disponibile sul sito web del Ministero dello Sviluppo Economico. Tali requisiti ricalcano quelli previsti dall'art. 26 del dlgs 206/2007.
Tutta la procedura per l'individuazione dei requisiti rimane in autodichiarazione; nel caso in cui quanto dichiarato non corrispondesse a verità si prevedono sanzioni ai sensi del codice del consumo.
Art. 7 e 8: ATTESTAZIONE DI COMPETENZA
le associazioni professionali possono rilasciare ai propri iscritti, previe le necessarie verifiche, un'attestazione di competenza al fine di renderecompletamente trasparente l'informazione relativa a: formazione, esperienze professionali, aggiornamento continuo, rispetto del codice deontologico, eventuale polizza assicurativa. L'articolo 7 definisce quali sono i requisiti che l'associazione deve verificare nel professionista che sta attestando (iscrizione, standard formativi e di qualificazione professionale, etc.). Da sottolineare che in questo articolo tra i requisiti per il rilascio dell'attestazione la certificazione UNI resta facoltativa. L'attestazione diviene così un elemento distintivo unico che il professionista è tenuto a pubblicizzare al fine di migliorare la capacità e la scelta dell'utenza.
E' evidente quindi come attraverso l'impianto di questa legge le associazioni assumano un ruolo centrale nel ridurre l'asimmetria informativa tra il cliente ed il professionista consentendo al primo di poter scegliere con una maggiore trasparenza e consapevolezza. Si tratta di un sistema chiaro, che non lede diritti altrui ma incentiva la crescita del settore.
Alcuni giorni fa, il 7 maggio 2012, il ddl è stato assegnato alla X Commissione del Senato - Industria, Commercio, Turismo.
Il nostro augurio è che questo ramo del Parlamento possa procedere con rapidità all'approvazione di una legge utile e necessaria per riconoscere ai professionisti associativi status e dignitas e garantire le giuste informazioni sul saper fare dei professionisti ai quali si rivolgono. Lo chiediamo da oltre dieci anni…ora non possiamo più rimandare.